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Casino
virtuali online: Ciberspazio e diritto |
| Ritaglio del articolo sulle leggi sui Casino virtuali online italiani di Andrea Monti e Pierluigi Perri |
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Ciberspazio e diritto - Vol. 6 n.4 dicembre 2005 - estratto -
La concessione di giochi d'azzardo e
del c.d. "gioco lecito" online
Il quadro normativo italiano sui giochi d'azzardo.
Il nostro ordinamento giuridico penale contempla specifiche
incriminazioni, di natura contravvenzionale, dirette a
colpire
l'organizzazione e la partecipazione a giochi
d'azzardo o configurabili come
tali.
La dottrina dominante ha ormai unanimemente ricondotto
le figure
criminose connesse con i reati sopra enunciati quali reati
che concernono
specificamente la c.d. polizia dei costumi anche se, in
realta', l'oggetto
della tutela penale offerto dalle norme incriminatrici
e'piuttosto da
rinvenirsi nell'esigenza, da parte dello Stato, di conservare
l'integrita' del
controllo monopolistico sui giochi d'azzardo e casino virtuali online.
Essi infatti, come e' noto,
sono da un lato consentiti nelle case da gioco specificamente
autorizzate,
d'altro lato sono gestiti dallo Stato attraverso forme
particolari; poiché
tale monopolio pubblico del gioco d'azzardo
e' pienamente riconducibile
alla funzione istituzionale della P.A., rientrando in
obiettivi dell'azione
amministrativa sia sotto l'aspetto di compiti di benessere
collettivo (inteso
come offerta di attivitr ricreative e di svago), sia sotto
l'aspetto di
estrinsecazione di compiti di auto-organizzazione (intesi
come
sovvenzionamento dell'apparato amministrativo anche attraverso
l'apprestamento di entrate extra o para-tributarie). Risulta
chiaro,
dallesposizione sinora svolta, che il legislatore italiano
ha optato per una
severa disciplina pubblicistica del gioco d'azzardo,
il quale e' consentito "solo nell'ambito di strutture o organizzazioni di
tipo pubblicistico, e
dunque solo in base a specifiche disposizioni legislative
e provvedimenti
amministrativi che lo autorizzino".
Atteso quindi che fine ultimo delle sanzioni previste
c, oltre a quello piu
latente di salvare la moralitr pubblica, far se che lo
Stato conservi il
monopolio su tali giochi, si puo' correttamente
inquadrare l'intervento
1 Si vedano, in particolare, gli artt. 718 e ss. c.p.,
l'art. 4 della l. 13.12.1989, n. 401 e l'art. 110 del TULPS.
2 Cfr. M. COCCIA, I concorsi pronostici e le scommesse
sulle competizioni sportive e il diritto comunitario, in Riv. dir. sport., 1992, p.
224.
legislativo avvenuto con la legge 289/02 il quale, scavalcando
gli
orientamenti giurisprudenziali tutt?altro che univoci
sinora intervenuti sul
punto poiché, a fronte di una giurisprudenza largamente
maggioritaria,
schierata su posizioni di apodittica intransigenza, che
qualificava gli
apparecchi videopoker, i casino virtuali online come essenzialmente e strutturalmente
destinati al gioco d'azzardo, si rinvenivano tale
pronunce di segno opposto piu
aderenti ai presupposti codicistici (che sono, si ricorda,
l?aletorietr ed il
fine di lucro) del reato in discorso4, invece che definire,
con sufficiente
determinatezza, i concetti di alea, abilitr, fine di lucro,
ha optato,
semplicisticamente, per un intervento restrittivo generalizzato
e
trasversale individuando, nel settimo comma dell'art.
110 TULPS, le
categorie degli apparecchi leciti.
Se pero' il legislatore non si c preoccupato di chiarire
la portata
definitoria dei concetti sopra esposti, sia la giurisprudenza
che la dottrina
sono intervenute spesso sul tema. Chiarito dalla dottrina
dominante,
quindi, che ?si c in presenza di un gioco d'azzardo
ogniqualvolta il gioco
dipenda in tutto o in parte dalla sorte ed il giocatore
intenda perseguire un
vantaggio economicamente valutabile?5, bisogna evidenziarne
i caratteri
salienti consistenti nell'aleatorietr e nel fine di lucro.
La Suprema Corte di Cassazione ha gir avuto modo di affermare
come
l?aleatorietr possa essere inquadrata in due differenti
tiplogoie:
un?aleatorietr di tipo ?assoluto? e un?aleatorietr di
tipo ?relativo?, a
seconda che l?esito del gioco dipenda esclusivamente dalla
fortuna o che la
vincita o la perdita siano affidate in prevalenza alla
fortuna e solo in parte
all?abilitr del giocatore6.
3 Cfr. ex plurimis Corte di Cass., Sez. III, sent. n.
215 del 12.01.1987 e sempre
della Sez. III, la sent. n. 2705 del 13.03.1996.
4 Si vedano al riguardo, in particolare, due sentenze
adottate dalla Sez. III della
Corte di Cassazione ossia la n. 1121 del 18.06.1999 e,
piu di recente, la n.10897
del 15.03.2002.
5 Cfr. G.P. ACCINNI, Gestione ed offerta al pubblico via
internet di giochi
d'azzardo e profili di responsabilitr penale,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p.
5.
6 Cfr. Cass. pen, sez. VI, 27.2.1980, in Cass. pen., 1981,
p. 1214.
Il requisito soggettivo dello scopo di lucro continua
a permanere
ogniqualvolta il giocatore si proponga di conseguire un
vantaggio dal
gioco d'azzardo, sia esso un accrescimento in danaro
del proprio patrimonio che
qualsiasi altra utilitr perseguita suscettibile di valutazione
economica
valutabile7. In dottrina si c peraltro precisato che non
c necessaria
l?effettiva realizzazione del guadagno, apparendo sufficiente
la sola
prospettiva di esso ed il disegno di agire per realizzarlo8.
Ai fini della configurazione del fine di lucro, inoltre,
non c considerata
rilevante l?entitr della posta giocata; in particolare,
la giurisprudenza di
legittimitr ha precisato che la tenuitr della posta non
fa venir meno il fine
di lucro, ?salvo che esso praticamente non sussista per
essere la posta
stessa del tutto irrilevante (economicamente) e simbolica?9.
Senonchc, si
c ritenuto sussistente lo scopo di lucro anche nel caso
in cui il gioco venga
esercitato per conseguire non solo vantaggi economicamente
valutabili,
ma anche obiettivi diversi dal guadagno, quali il mero
divertimento o la
beneficienza10. E? pur vero, d?altra parte, che altra
giurisprudenza ha
nettamente distinto lo scopo di lucro (inteso come il
fine di accrescere il
proprio patrimonio) da altre forme di vantaggio anche
non economico,
fatte rientrare nella piu ampia categoria del ?profitto?.11
7 Il fine di lucro non pun essere escluso neppure se il
premio si sostanzi in
bevande, cibi e consumazioni in genere, secondo l?affermazione
della Suprema
Corte, sez. II, 20.12.1982.
8 Cfr. BELTRAMI, La disciplina penale dei giochi
d'azzardo, casino virtuali online e delle scommesse online, Milano, 1999,
pp. 5 ss.
9 Cass. pen., sez. III, 26.2.1991, in Riv. pen., 1991,
p. 698.
10 Cass. pen., sez. III, 11.6.1986, in Giust. pen., 1988,
II, p. 396.
11 ?Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno
patrimoniale ossia un
accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione
di uno o piu' beni; esso
non coincide in linea di principio con il termine profitto,
che ha un significato ben
piu' ampio. Il profitto pun implicare sia il lucro: quindi
l'accrescimento effettivo
della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale
ossia il
depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini
nel profitto pun rientrare
anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi,
affrontare per
ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente
l'accrescimento
positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non
diminuzione dello stesso.?
Cose Pretura Cagliari Sent. 3 dicembre 1996 N. 9208/96
R.G.
N. 51 56196 R.G. G.I.P.
Stante questa sedimentata giurisprudenza e dottrina sul
gioco
d'azzardo e sui suoi elementi fondanti (ma, almeno
parzialmente,
contraddetta da pronunce rese in altra tipologia di violazione
penale),
diventa quindi fondamentale leggere in un?ottica corretta
l?intervento del
legislatore sull?art. 110 TULPS. Soprattutto bisogna interrogarsi
sul quid
iuris, quindi, se gli apparecchi d?intrattenimento definiti
dalla stessa legge
?leciti? e previsti per il mondo delle sale giochi
e dei bar si affacciassero in
rete.
Scopo del presente articolo c proprio quello di individuare,
una volta
enucleata la natura giuridica del c.d. ?gioco
lecito? ex art. 110 comma 7
TULPS, come di tutte le altre tipologie di giochi
d'azzardo amministrati
dallo Stato, se permangano i connotati di liceitr anche
in ipotesi di
contesti elettronici quali casino virtuali,
server di gioco appositi, ecc.
Natura e limiti del divieto di gioco d'azzardo
Il codice penale sanziona il gioco d'azzardo
in quanto attivitr
criminogena e pericolosa per l?ordine pubblico se compiuta
dal privato
cittadino. Vieta pertanto i giochi d'azzardo
(quelli in cui la componente
aleatoria c prevalente rispetto alle capacitr del giocatore)
praticati a fine
di lucro, anche in luoghi aperti al pubblico (case da
gioco, casino).
In particolare, sono considerati giochi d'azzardo:
- lotterie
- scommesse
- determinate tipologie di giochi di carte
che dunque non possono essere praticati se non all?interno
dei limiti
stabiliti dalla legge.
Non si tratta, tuttavia, di un divieto realmente assoluto
perchc, le
attivitr di lotterie e scommesse sono in regime di concessione,
mentre con
deroga legislativa, quattro casino in
Italia (rispettivamente collocati nelle
cittr di Campione, Venezia, St. Vincent e San Remo) e
le navi italiane al di
fuori di determinate acque possono praticare senza problemi
gli altri giochi
d'azzardo. E? inoltre anche consentita la gestione
? in concessione ? di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
(conformi
a determinati requisiti tecnico-giuridici) che fungono
da slot-machine.
A tal proposito giova ribadire che, per la legge, si considerano
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il
?gioco d?azzardo? quelli che hanno insita la scommessa
o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in
denaro o in natura o
vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma
seguente, escluse le
macchine vidimatici per i giochi gestiti
dallo Stato12.
Si considerano invece apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da
gioco di abilitr quelli
in cui l?elemento dell?abilitr e dell?intrattenimento
c preponderante rispetto
all?elemento aleatorio, ed il valore ed il costo della
partita non supera il
valore della moneta metallica corrispondente di valore
non superiore ad
un euro.
Appartengono altrese alla categoria dei giochi leciti
gli apparecchi in cui
il giocatore possa esprimere la sua abilitr fisica, mentale
o strategica,
attivando unicamente con l?introduzione di una moneta
metallica o di un
gettone per un importo complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a
quella della moneta metallica corrente di valore non superiore
ad un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo
la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica non
convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie, di valore
complessivo non superiore a dieci volte il costo della
partita.
Per quanto qui di maggior interesse pun affermarsi che
sono apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per
il gioco d'azzardo
gli apparecchi che hanno insita la scommessa (c.d. ?scommessa
interna?)13 o anche quelli che consentono vincite puramente
aleatorie14.
12 Cfr. art. 110 TULPS.
13 Cfr. PANNAIN, La disciplina dell?apparecchio flipper,
in Rass. giur. gioco,
1966, I, p.8.
14 Cfr. G.P. ACCINNI, Gestione ed offerta al pubblico
via internet di giochi
d?azzardo e profili di responsabilitr penale,
cit., pp. 10-11.
Piu specificamente, si ritiene che gli apparecchi e congegni
automatici si
debbano identificare con quelli che funzionano od eseguono
una serie
determinata di operazioni senza la necessitr dell?intervento
diretto
dell?uomo. Negli apparecchi semiautomatici sono identificabili,
invece,
quelli parzialmente automatici, in cui l?automatismo interagisca
con
l?abilitr del giocatore. Sono infine considerati apparecchi
non automatici
quelli nei quali l?esito del gioco dipenda
esclusivamente dall?abilitr del
giocatore, senza alcuna incidenza della sorte. Elettronici,
da ultimo, tutti
quelli alimentati con energia elettrica, che ne consenta
il funzionamento
dei meccanismi e dei congegni vari15.
Si realizza la tenuta del gioco d'azzardo
con siffatti apparecchi anche
per mera installazioni di quest?ultimi, a prescindere
cioc dall?effettiva
funzionalitr dei medesimi16. E secondo la giurisprudenza
di legittimitr
della Suprema Corte l?ipotesi della tenuta del gioco c
sussistente anche in
assenza dei giocatori o in costanza di un rinvenimento
di una somma
esigua di denaro. La motivazione c che ?potenzialmente
con quel tipo di
macchine pun praticarsi il gioco d'azzardo
e quindi ?non occorre la
sorpresa in flagranza, giacchc la prova del fatto pun
essere desunta anche
in via congetturale?17.
In ordine alla posta in gioco non si
c mancato di osservare che la
minima entitr della posta non esclude il fine di lucro,
quando l?apparecchio
si trovi in un locale pubblico e le poste si accumulano
per il numero delle
giocate18.
Concludendo, quindi, si pun affermare che la finalitr
della disposizione
di cui all?art. 110 TULPS c quella di disciplinare unitariamente
tutte le
attivitr di esercizio abusivo in forma organizzata di
giochi, scommesse e
concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altri enti
pubblici, al fine di
15 Cfr. BELTRAMI, La disciplina penale dei giochi
e delle scommesse, cit., p. 182.
16 Cfr. Cass. pen., sez. III, 1.7.1996, n. 2862, in Cass.
pen., 1998, p. 454.
17 Cfr. Cass. pen, sez. III, 30.10.1985, in Giust. pen.,
1987, II, p. 28.
18 Cfr. FERRATO, Leciti i nuovi videogiochi automatici?,
in Riv. pen., 1982, p. 3. Cfr.
in tal senso Cons. Stato, sez. V, 3.2.2000, n. 594, in
Giur. it., 2000, p. 2413.
Contra Cass. pen, sez. III, 2.3.2000, in Dir. e giust.,
2000, n. 17, p. 56.
impedire che soggetti non legittimati si approprino di
funzioni spettanti
agli enti individuati dalla legge (AAMS, CONI, UNIRE)
in regime di
monopolio.
Inquadramento giuridico del gioco d'azzardo online
Il gioco d'azzardo online consiste nella
predisposizione e messa a
disposizione di una piattaforma tecnologica hardware e
software che
consente ai giocatori di effettuare le puntate a distanza,
tramite la rete
internet o altra rete di telecomunicazioni.
In questo senso, benchc certamente piu complessa, una
piattaforma di
questo tipo rientra all?interno degli apparecchi automatici
regolamentati
dall?art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(TULPS).
Poca differenza fa, infatti, che il giocatore sia vicino
alla macchina da gioco
o possa interagire a distanza.
Deriva da quanto sopra che offrire in un locale pubblico,
aperto al
pubblico o in un circolo una piattaforma per gioco
d'azzardo online o casino virtuali online in
assenza dei prescritti provvedimenti amministrativi significa
gestire
una casa da gioco abusiva.
Questa conclusione ha trovato ulteriore rafforzamento
nella recente
sentenza n. 185/2004 della Corte costituzionale che, a
proposito dell?art.
718 c.p., scrive:
Questa norma incriminatrice c espressione non irragionevole
di quella discrezionalitr del legislatore di cui si c
appena
detto, sebbene la ratio dell'incriminazione non risieda
nel
disvalore che il gioco d'azzardo esprimerebbe
in sé, come pure
talvolta si c sostenuto. Anche in esso si manifestano
infatti
propensioni individuali (impiego del tempo libero, svago,
divertimento) che appartengono di norma ai differenti
stili di
vita dei consociati; stili di vita, i quali, in una societr
pluralistica, non possono formare oggetto di aprioristici
giudizi di disvalore. Le fattispecie penali di cui agli
artt.
718 e ss., rispondono invece all'interesse della collettivitr
a
veder tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico in presenza
di
un fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad attivitr
criminali. La stessa preoccupazione c stata del resto
avvertita
anche a livello comunitario: la Corte di giustizia, in
piu di
una occasione (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98
e
sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92), ha affermato
che
spetta agli Stati membri determinare l'ampiezza della
tutela
dell'impresa con riferimento al gioco d'azzardo
ed ha fondato
la discrezionalitr di cui devono godere le autoritr nazionali,
oltre che sulle sue dannose conseguenze individuali e
sociali,
proprio sugli elevati rischi di criminalitr e di frode
che ad
esso si accompagnano.
Riaffermando il principio ? peraltro desumibile dalla
collocazione
sistematica della norma ? che la ratio del divieto di
gioco d?azzardo c il
rigetto dei suoi effetti criminogeni. Consegue da questa
impostazione che
il gioco d?azzardo non c ?mala in se?
ma soltanto ?mala quia prohibita?. In
altri termini, cin che rende illegale il gioco
d'azzardo c, almeno
parzialmente, la modalitr concreta in cui c praticato.
Si tratta di una conclusione importante perchc consente
di inquadrare
correttamente il problema del rapporto fra monopolio statale
e diritto
(basato sul principio della libertr di stabilimento) dell?esercente
attivitr
lecita di raccolta di scommesse in un paese membro diverso
dall?Italia, di
svolgere la stessa attivitr nel nostro Paese.
La Corte di giustizia delle Comunitr europee scrive nella
sent. C - 243-
01 del 6 novembre 2003:
L?art. 49 CE vieta le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all?interno della Comunitr nei confronti dei
cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della
Comunitr che non sia quello del destinatario della prestazione.
L?art. 50 qualifica Tservizit le prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate
dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle
merci, dei capitali e delle persone.
La Corte ha gir affermato che l?importazione di documenti
pubblicitari e di biglietti di lotteria in uno Stato membro
per
far partecipare gli abitanti di detto Stato membro ad
una
lotteria organizzata in un altro Stato membro si ricollega
ad
un?attivitr di Tservizit (sentenza Schindler, citata supra,
punto 37). Analogicamente, l?attivitr consistente nel
far
partecipare i cittadini di uno Stato membro a giochi
di
scommesse organizzati in un altro Stato membro, ancorché
aventi
ad oggetto eventi sportivi organizzati nel primo Stato
membro,
si ricollega ad un?attivitr di Tservizit ai sensi dell?art.
50
CE.
La Corte ha affermato, del pari, che l?art. 49 CE dev?essere
interpretato nel senso che esso concerne i servizi che
un
prestatore offre telefonicamente a potenziali destinatari
stabiliti in altri Stati membri e che questi fornisce
senza
spostarsi dallo Stato membro nel quale c stabilito (sentenza
10
maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc.
pag. I-
1141, punto 22).
Applicando tale interpretazione alla problematica della
causa principale, ne consegue che l?art. 49 CE riguarda
i
servizi che un prestatore quale la Stanley, con sede in
uno
Stato membro, nella specie il Regno Unito, offre via Internet
-
e dunque senza spostarsi - a destinatari che si trovino
in un
altro Stato membro, nella specie la Repubblica italiana,
sicché
ogni restrizione a tali attivitr costituisce una restrizione
alla libera prestazione dei servizi da parte di un tale
prestatore.
Inoltre, la libera prestazione dei servizi comprende non
solo la libertr del prestatore di offrire ed effettuare
servizi
per destinatari stabiliti in uno Stato membro diverso
da quello
sul cui territorio si trovi il detto prestatore, ma anche
la
libertr di ricevere o beneficiare, in quanto destinatario,
dei
servizi offerti da un prestatore stabilito in un altro
Stato
membro, senza essere impedito da restrizioni (v., in tal
senso,
sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83,
Luisi e
Carbone, Racc. pag. 377, punto 16, e 26 ottobre 1999,
causa C-
294/97, Eurowings Luftverkehr, Racc. pag. I-7447, punti
33 e
34).
In ogni caso, per risultare giustificate, le restrizioni
alla libertr di stabilimento e alla libera prestazione
dei
servizi devono presentare i requisiti previsti dalla
giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze
31
marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto
32,
e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag.
I-4165,
punto 37).
Ai sensi di tale giurisprudenza, infatti, le dette
restrizioni devono, in primo luogo, essere giustificate
da
motivi imperativi di interesse generale; in secondo luogo,
devono essere idonee a garantire il conseguimento dello
scopo
perseguito e, in terzo luogo, non andare oltre quanto
necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso,
devono essere applicate in modo non discriminatorio.
...
Orbene, laddove le autoritr di uno Stato membro inducano
ed
incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie,
ai
giochi d'azzardo online, casino virtuali online o
alle scommesse affinché
il pubblico erario
ne benefici sul piano finanziario, le autoritr di tale
Stato
non possono invocare l?ordine pubblico sociale con riguardo
alla necessitr di ridurre le occasioni di giuoco per
giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa
principale.
...
Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente
sanzionati - di svolgere attivitr di raccolta, accettazione,
prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa,
relative,
in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione
o
autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato,
costituisce una restrizione alla libertr di stabilimento
e alla
libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente,
agli
artt. 43 CE e 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare
se
tale normativa, alla luce delle sue concrete modalitr
di
applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da
giustificarla e se le restrizioni che essa impone non
risultino
sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Il principio espresso da questa sentenza c ? in sintesi
? che la
contrarietr alle esigenze di tutela dell?ordine pubblico
devono essere
concretamente sussistenti e devono essere valutate caso
per caso
(analogamente a quanto consente di dedurre la citata sentenza
della
Corte costituzionale).
Nulla vieterebbe, dunque, all?operatore di casino virtuali online o
di gioco
d'azzardo online
stabilito in altro stato
membro, di esercitare la propria attivitr anche in Italia.
Rispetto, poi, al caso specifico del gioco d'azzardo
online c opportuno
inoltre rilevare che ? a stretto rigore ? non si tratterebbe
nemmeno
dell?organizzazione di una ?casa da gioco?
cose come definita dagli artt.
718 e sgg. del codice penale, ma dell?offerta di un servizio
della societr
dell?informazione regolato dalla direttiva 31/00/CE e,
in Italia, dal DLGV
70/2003.
Anche in questo caso, le norme richiamate subordinano
la libertr di
prestazione del servizio alla non contrarietr dello stesso
ai principi di
ordine pubblico; contrarietr che deve ? come gir spiegato
dalla Corte di
giustizia UE e ribadito dalla Corte costituzionale ? essere
accertata caso
per caso in rapporto alle concrete modalitr di erogazione
del servizio.
Se quanto precede c corretto, allora una piattaforma di
gambling online
che garantisca:
- identificazione certa dei giocatori
- certezza delle transazioni (anche ai fini del prelievo
fiscale)
- garanzie effettiva circa l?alea
- limitazioni a giocate e vincite
- meccanismi di controllo antiriciclaggio
ben difficilmente potrebbe essere accusata di mettere
in pericolo
l?ordine pubblico, che ? a dirla tutta ? c piu minacciato
dalla ?fauna?
prosperante nelle ricevitorie di scommesse.
Se, dunque, una societr che gestisse questa piattaforma
in un paese
membro in cui l?attivitr c lecita chiedesse di poterla
esercitare anche in
Italia, non potrebbe vedersi opposto il diniego, che ?
se pronunciato ?
sarebbe in violazione del principio di libertr di stabilimento
cose come
interpretato dalla sent. Gambelli appena citata.
Si sono susseguite, tuttavia, diverse pronunce contrastante
con i
principi espressi dalla Corte di Giustizia europea, in
quanto la Suprema
Corte19 ha sottolineato come non ci sia alcun contrasto
tra normativa
italiana e normativa comunitaria sull?esercizio delle
scommesse sulle
attivitr agonistiche ? con riferimento alla libera circolazione
dei servizi
nell?ambito dell?Unione europea ? poiché c legittimo che
uno Stato
membro introduca, in materia, leggi piu restrittive per
ragioni di sicurezza
o di ordine pubblico.
Pertanto chi apre un centro scommesse ? che tramite Internet
gira le
puntate a un raccoglitore straniero al quale c affiliato
? deve osservare le
disposizioni previste dal Tulps, e quelle sull?uso dei
mezzi telefonici o
telematici previste dalla legge 409/89. In poche parole
affinché la
ricevitoria sia in regola serve l?autorizzazione dell?autoritr
di pubblica
sicurezza, e quella del ministero delle Comunicazioni.
Altrimenti l?attivitr
di intermediazione delle puntate non c legittima. In particolare
per quanto
riguarda la ?pregiudiziale comunitaria? ? sollevata dal
difensore del
gestore di una ricevitoria a sostegno dell?ordinanza con
la quale il locale
era stato dissequestrato - i Supremi giudici ricordano
che le disposizioni
del Trattato Ce ?non ostano a una normativa nazionale,
come quella
italiana, che riserva a determinati enti il diritto di
esercitare scommesse su
eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente
giustificata da
obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli
effetti nocivi di tale
attivitr e ove le restrizioni da essa imposte non siano
sproporzionate a tali
obiettivi?. Cose per la Suprema Corte non c?c alcun bisogno
di attendere
l?esito dell?ordinanza del 30 marzo 2001 con la quale
il Tribunale di Ascoli
Piceno ha rimesso alla Corte di Giustizia Ce la risoluzione
della questione
pregiudiziale sollevata in ordine all?articolo 4 della
legge 401/89. In questo
modo c stato accolto il reclamo del Procuratore della
Repubblica presso il
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42187/03, depositata
il 5 novembre 2003.
Tribunale di Bergamo insorto contro il dissequestro di
due sale scommessa
affiliate con l?inglese ?Stanley International Betting?,
ma prive del nulla
osta di polizia.
Ci si espone quindi agli orientamenti fluttuanti di una
giurisprudenza
non uniformata nelle decisioni, infatti a fronte di un
orientamento
abbastanza costante della Suprema Corte di Cassazione,
la quale aveva
gir stabilito che "l'attivitr di raccolta non autorizzata
di scommesse
sull'esito di competizioni sportive [esteso dalla dottrina
anche ai giochi
d'azzardo per identitr di ratio legislativa n.d.a.] che
si svolgono sul
territorio di paesi esteri , e ancorchc facenti parte
dell'Unione europea,
costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 4 comma
1 legge 13.12.1989 n.
401, senza che possa in contrario invocarsi un preteso
contrasto tra la
normativa nazionale ed il diritto comunitario europeo,
nella parte in cui
questo stabilisce il principio generale della libera circolazione
dei servizi
nell'ambito dell'Unione, atteso che detto principio (...)
pun essere
derogato ai sensi (...) del medesimo trattato istitutivo
(come confermato
anche da diverse decisioni della Corte di Giustizia),
per ragioni di sicurezza
e di ordine pubblico, quali quelle sottese alla citata
legge (...)"20.
Si hanno comunque, seppur non provenienti da magistrature
superiori,
diverse pronunce che contrastano con i dettami indicati
dalla Suprema
Corte nel corso degli anni, arrivando ad una disapplicazione
delle norme
penali interne in ossequio ai principi individuati dalla
Corte di Giustizia
europea nel gir citato provvedimento C-243/01.
La prima pronuncia in tal senso arriva dal Tribunale di
Teramo il quale,
con la sentenza n. 746/03, depositata il 14 novembre 2003,
ha applicato
per la prima volta, nel nostro ordinamento, la decisione
della Corte di
giustizia Ce 6 novembre 2003, resa in esito al procedimento
C-243/01 gir
disaminata.
Il Tribunale di Teramo, ritenendo sussistere, nella fattispecie
sottoposta
al suo vaglio, un contrasto della normativa penale interna
con quella
20 Cfr. Cass. pen. sez. III, 13.1.2000, n. 124 in Riv.
pen., 2000, p. 928
comunitaria, in quanto la vigente normativa italiana in
materia ha finalitr
prevalentemente erariali e ritenendo che comunque la normativa
inglese
assoggetta le societr concedenti ed i loro intermediari
a penetranti
controlli, ha proceduto a disapplicare la normativa di
cui agli articoli 4
della legge 401/89 e 88 del Regio decreto 773/31, che
sanzionano
l'esercizio abusivo di scommesse o concorsi pronostici.
La Suprema Corte, tuttavia, c ritornata a giudicare sul
tema, ribadendo
come la legislazione italiana sulle scommesse sia ?eurocompatibile?21.
I giudici della Suprema Corte hanno infatti confermato
che la legge
401/89, con la quale sono punite diverse ipotesi di esercizio
abusivo di
scommesse, non c in contrasto ?con i principi comunitari
della libertr di
stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno
dell'Unione
europea?. In altre parole, si c data continuitr a quell'orientamento
giurisprudenziale di legittimitr che ritiene compatibile
la normativa italiana
con i principi tutelati dal diritto comunitario, anche
alla luce della decisione
della Corte di Giustizia europea.
Sostiene infatti la Cassazione che l'ordine pubblico e
la prevenzione
della criminalitr - che spesso si avvale di questo tipo
di attivitr per
riciclare ad esempio denaro sporco - sono motivi piu che
idonei a
giustificare il particolare controllo che la legislazione
italiana dispone sulle
persone e nei luoghi in cui si esercita la gestione delle
scommesse e dei
concorsi pronostici.
In sostanza, si tratta di finalitr che rendono legittime
le restrizioni alle
libertr tutelate dalla Comunitr europea e che non cozzano
col tipo di
politica, espansiva, adottata dal governo italiano in
questo campo.
Viene infine chiarito anche il rapporto esistente tra
le due ipotesi di
reato, quella del comma 4bis e del comma 4ter, introdotte
nell'articolo 4
della legge 401/89: la prima che sanziona penalmente chi
non ha la
licenza della polizia per l'esercizio delle scommesse;
la seconda chi non ha
l'autorizzazione del ministero delle Comunicazioni. In
sostanza, per i
21 Cfr. Cass. Pen, Sez. Un., sent. 23272/04, depositata
il 18 maggio 2004.
giudici della Suprema corte non c'c alternativitr tra
le due fattispecie
penali. Anzi trattandosi di reati che hanno ?diversa materialitr
e diversa
oggettivitr giuridica? possono ?formalmente concorrere
nel caso in cui la
con la stessa condotta vengano violate entrambe le disposizioni
normative?.
I giudici di merito, comunque, hanno continuato a disattendere
l?orientamento della Suprema Corte, risolvendo in modalitr
contrastante
con quest?ultima il conflitto insorto tra la fattispecie
penale di cui
all'articolo 4 legge 401/89 - incriminante la raccolta
abusiva di scommesse
- ed i principi comunitari di libertr di stabilimento.
Ad esempio, il Tribunale della libertr di Catania, con
ordinanza
depositata il 7 luglio scorso, disapplica ancora una volta
- come aveva
fatto in passato - la fattispecie contravvenzionale di
cui all'articolo 4,
comma 4bis, legge 401/89, la quale - scrivono i giudici
siciliani, recependo
le puntuali indicazioni della giurisprudenza comunitaria
- non appare
finalizzata a soddisfare esigenze di tutela della pubblica
sicurezza, ?atteso
che l'attuale disciplina non prevede particolari controlli
e limitazioni volti
ad impedire infiltrazioni criminali tra concessionari.
Invero, l'affidamento
in concessione non prevede verifiche, indagini o accertamenti
in ordine
alla personalitr del soggetto istante, ed il rilascio
dell'atto di assenso non
c condizionato ad alcun requisito riferibile alla prevenzione
di condotte
criminose, per cui non pun che prendersi atto del difetto
di qualsivoglia
verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il
profilo della sicurezza
pubblica, della prevenzione dei reato o dell'impedimento
di infiltrazioni
della criminalitr organizzata nell'esercizio delle scommesse,
richiedendosi
agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie
sotto il
profilo economico?.
Altrettanto dubbiosi della compatibilitr della normativa
sanzionatoria
italiana con le libertr comunitarie sono, poi, altre due
Corti di merito, le
quali tuttavia, nell'ambito di procedimenti dibattimentali
(e non cautelari,
come era accaduto finora), hanno ritenuto di non poter
dirimere
direttamente la questione ma di doverla rimettere nuovamente
alla Corte
di giustizia della Comunitr europea.
Il Tribunale di Larino con ordinanza depositata il 27
luglio scorso e il
Tribunale di Teramo, con analoga ordinanza, hanno richiesto
l?intervento
della Corte di Giustizia europea per valutare la conformitr
dell'articolo 4,
comma 4bis, legge 401/89 ai principi espressi dagli articoli
43 e 49 del
Trattato Cee in materia di stabilimento e di libertr dei
servizi
transfrontalieri, ?anche alla luce del contrasto interpretativo
emerso nelle
decisioni della stessa Corte di giustizia con la sentenza
Gambelli rispetto
alla decisione del nostro giudice nomofilattico?.
Il punto della questione resta sempre lo stesso: l?enunciato
dei giudici
della Corte di Giustizia, seppure sia destinato a prevalere
sul diritto
interno (rectius sulla interpretazione del medesimo data
dal giudice di
legittimitr) siccome precisante ?autoritativamente il
significato e
l'interpretazione delle fonti comunitarie di immediata
applicazione?22, non
basta alla nostra Corte di cassazione che, nella sua massima
espressione,
continua a difendere l'attuale assetto normativo, trincerandosi
dietro le
esigenze di ordine pubblico.
Oltre ai giudici di merito anche i giudici amministrativi
sono intervenuti
sul tema. Con ordinanza emessa nella camera di consiglio
del 14 ottobre
scorso, il Tar per L'Abruzzo ha sospeso cautelarmente
l'ordine di chiusura
dell'attivitr di intermediazione di scommesse disposto
dalla Questura di
Teramo.
Il provvedimento cautelare c il primo, in Italia, ad essere
stato emesso
da parte della giustizia amministrativa dopo la sentenza
delle Sezioni unite
penali che aveva ribadito, per motivi di ordine pubblico,
la legittimitr
comunitaria della contravvenzione di cui all'articolo
4, comma 4bis, legge
401/89, incriminante chiunque eserciti attivitr di raccolta
di scommesse
senza essere in possesso dell'autorizzazione ex articolo
88 Tulps ovvero
della prescritta licenza o concessione. Se finora, infatti,
le vicende
22 Cfr. Corte Cost. sent. 389/89.
giudiziarie in argomento avevano visto l'intervento dei
Tribunali del
riesame, volta a volta chiamati a giudicare della legittimitr
dei sequestri
penali sui corpora delicti (computer, denaro, modem, ecc.),
ovvero della
stessa Cassazione Penale, stavolta a pronunciarsi c un
Tribunale
amministrativo che c stato investito della questione della
legittimitr o
meno del provvedimento di diniego, disposto dall'autoritr
amministrativa,
a proseguire l'attivitr di scommesse.
Il procedimento amministrativo era stato attivato su istanza
degli stessi
ricorrenti che avevano richiesto l'autorizzazione ex articolo
88 Tulps, poi
negata dalla Questura. Di qui il ricorso al Tar territoriale,
con richiesta di
annullamento del provvedimento, previa sospensione del
medesimo.
Secondo l'ordinanza in commento ?sussistono i presupposti
per
l'accoglimento della domanda cautelare, avuto presente
che l'attivitr
svolta? attiene a profili di intermediazione?. La motivazione,
in effetti,
particolarmente stringata, ma c fin troppo chiaro dalla
stessa che, anche a
voler prescindere delle note questioni relative al contrasto
fra diritto
(penal-amministrativo) interno e diritto comunitario,
reputa l'attivitr in
questione legittima a prescindere dalla autorizzazione
ex articolo 88 Tulps.
Si attende inoltre la pronuncia della Consulta sulla base
dell?ordinanza
del Tribunale del riesame di Teramo il quale, con ordinanza
pronunciata il
25 ottobre scorso, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale
affinché
valuti la legittimitr costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 41
Costituzione, dell'articolo 88 Tulps nella parte in cui
limita il rilascio della
licenza di polizia necessaria per l'apertura di una sala-scommesse
unicamente a coloro che siano in possesso di concessione
dello Stato
italiano.
Ad avviso del Collegio de libertate, una simile previsione
- penalmente
sanzionata in forza della contravvenzione di cui all'articolo
4, comma 4bis,
legge 401/89, che fa rinvio proprio all'articolo 88 Tulps
? ?impedisce ai
titolari di concessioni rilasciate in altro Stato Ue (da
equiparare a quelle
?nazionali?) ed in possesso degli altri requisiti per
ottenere la licenza di
polizia, di conseguire detta licenza?, cose ?violandosi
apertamente l'articolo
3 della Costituzione?. Inoltre - denuncia il giudice a
quo - il citato articolo
88 ?ostacola la libertr di iniziativa economica, nella
parte in cui consente
(rendendola lecita) l'attivitr di scommesse soltanto ai
titolari di
concessione ?italiana?, pur essendo i titolari di concessione
rilasciata da
altro Stato Ue in grado di svolgere identica attivitr?.
In definitiva, la norma de qua viene ritenuta costituzionalmente
non
giustificabile nella parte in cui connota detta concessione
del requisito
della ?nazionalitr?. E poiché, qualora la Consulta dovesse
ritenere
incostituzionale l'articolo 88 Tulps, la sollevata censura
assumerebbe
indubbio rilievo nel caso di specie (avendo il ricorrente
presentato istanza
di concessione attraverso una comunicazione di inizio
attivitr), il Tribunale
abruzzese ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalitr
sollecitata
dalla difesa dell'indagato e, reputandola altrese fondata
nel merito, ha
rimesso gli atti al giudice delle leggi.
Cose, dopo le ordinanze di remissione alla Corte europea
per presunta
incompatibilitr della normativa penale italiana in tema
di scommesse con
gli articoli 31, 86, 43 e seguenti del Trattato Ce23,
stavolta a dover
decidere della presunta discriminazione fra concessionari
dello Stato
italiano e quelli di altro Stato Ue sarr la Corte Costituzionale,
la quale - va
ricordato - finora una sola volta si c pronunciata sulla
normativa penale in
materia di scommesse di cui all'articolo 4, comma 4bis,
legge 401/89;
poiché, pern, nell'occasione il giudice a quo (Tribunale
di Ascoli Piceno)
sollevn contestualmente sia incidente di costituzionalitr
che pregiudiziale
comunitaria (poi decisa con la nota sentenza Gambelli),
la Corte
costituzionale non sindacn il merito delle dedotte censure,
dichiarando la
manifesta inammissibilitr della dedotta questione24.
Stavolta - a scanso di equivoci - il remittente ha dichiarato
invece
superflua una nuova pregiudiziale comunitaria ?mancando
elementi nuovi
23 Cfr. supra le ordinanze del Tribunale di Larino e dello
stesso Tribunale di
Teramo, cfr. altrese Tribunale di Viterbo, Sezione per
il Riesame, ordinanza
depositata il 2 novembre 2004.
24 Cfr. Corte Cost., ordinanza 85/2002.
e comunque tali da ritenere necessario un nuovo vaglio
da parte di tale
organo? e ha deciso senz'altro per la remissione alla
Corte Costituzionale.
Dopo i dissequestri dei Tribunali de libertate, infine,
una recente linea
giurisprudenziale abbraccia anche le prime assoluzioni
nel merito. La
motivazione c sempre la solita: nonostante la sentenza
23272/04 delle
Sezioni unite penali e le supposte ragioni di sicurezza
pubblica a difesa
dell?ordinamento interno, la contravvenzione di cui all?articolo
4, comma
4bis, legge 401/89 va disapplicata perché contrasta con
i principi
comunitari della libera prestazione di servizi transfrontalieri
e col diritto di
stabilimento.
Cose, da ultimo, il Gup del Tribunale di Mantova, con
sentenza 332/04
depositata il 25 novembre scorso ha assolto l?imputato
dal reato di cui
all?articolo 4, comma 4bis, legge 401/89, perché ?il fatto
non costituisce
reato?. Il giudice lombardo, all?esito di giudizio abbreviato,
ha ritenuto
infatti ?non applicabile?, limitatamente al caso al suo
esame, la norma
penale che sottopone a sanzione repressiva la condotta
del gestore, per
conto di un operatore estero gir autorizzato nel suo paese
d?origine
all?attivitr in parola, di un centro trasmissione dati
che, in territorio
italiano, provveda alla raccolta, per via telematica,
di scommesse
?accettate all?estero? su competizioni sportive di qualsiasi
genere in
quanto privo di concessionario oltreché di licenza di
polizia ai sensi
dell?articolo 88 Tulps. Di qui il conseguente esito assolutorio,
sotto il
profilo dell?assenza dell?elemento psicologico del contestato
reato in capo
all?imputato.
Il filone della giurisprudenza ?comunitariamente? orientata
si consolida
dunque con una significativa assoluzione in primo grado:
e la novitr sta
nel fatto che si tratta della prima pronuncia di merito
edita dopo l?opposto
dictum delle Sezioni unite.
Ed il giudice mantovano, di fronte al dilemma se applicare
il diritto
comunitario cose come interpretato dalla Corte di giustizia
europea nella
sentenza Gambelli e, dunque, ritenere la normativa penale
incompatibile
con i precetti comunitari (con sua conseguente disapplicazione
ed
assoluzione dell?imputato) ovvero adeguarsi alla funzione
nomofilattico
delle Sezioni unite e, dunque, reputare la norma italiana
perfettamente
compatibile col diritto comunitario (con conseguente applicazione
della
sanzione penale ivi prevista e condanna dell?imputato),
non ha dubbi: le
motivazioni addotte dalle Sezioni unite, vanno disattese
perché non
condivisibili sotto due profili e l?imputato va assolto
perché il fatto non
costituisce reato.
L?inadeguatezza del sistema positivo a supportare le (asserite)
esigenze
di ordine pubblico. Due gli assunti motivazionali su cui
il giudice di prime
cure fonda la pronuncia disapplicativa. In primo luogo,
ricorda il decidente
come la deroga tassativa all?incomprimibilitr delle libertr
comunitarie
enunciata all?articolo 46 (ordine pubblico) Trattato Ce
presupponga una
minaccia reale o concreta di aggressione ad un interesse
fondamentale
della collettivitr e non possa giammai avere finalitr
?economiche?25;
viceversa, nella legge 401/89 nessuna specifica norma
di settore c
prevista ?per controllare l?idoneitr morale del concessionario
alla raccolta
di scommesse (di cui basta verificare la soliditr finanziaria)
tranne
appunto la licenza ex articolo 88 Tulps?.
?C ben vero ? ammette il giudicante ? che l?articolo 11
Tulps vieta il
rilascio della licenza a chi abbia riportato condanne
a pene superiori ai tre
anni ed ai delinquenti abituali (e secondo l?articolo
92 non pun essere data
a chi sia stato condannato per reati contro la moralitr
pubblica e il buon
costume e per giochi d?azzardo o per reati concernenti
l?ubriachezza e gli
stupefacenti) e ne consente il diniego a chi abbia riportato
condanne per
delitti contro l?ordine pubblico e contro la persona (ma
non ad esempio a
chi abbia riportato condanne per truffa o altri reati
contro il patrimonio
non commessi con violenza), ma c altrettanto vero che
il controllo di tali
requisiti si fonda su una mera autodichiarazione e non
sulla allegazione di
un certificato penale o di carichi pendenti o altri piu
penetranti
accertamenti di polizia. Tra l?altro c previsto che all?atto
della
25 Cfr. Corte di giustizia, 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders.
presentazione della dichiarazione (cui viene allegata
solo la concessione,
un documento identificativo e la planimetria dei locali)
venga rilasciato un
visto che autorizza fin da subito, salva revoca successiva,
l?esercizio
dell?attivitr di scommesse e che e verifiche sui precedenti
penali e sui
procedimenti in corso del richiedente, soprattutto nelle
grandi cittr,
vengono effettuate solo a campione?.
Di qui l?interrogativo ? destinato a rimanere irrisolto
? che il Tribunale si
pone: cos?ha a che fare una semplice licenza di Ps ? peraltro
rilasciata
nelle forme del silenzio-assenzo ? con la nozione, di
ben piu ampia portata
e valenza, dell?ordine pubblico ?sociale?, come dichiarato
dalla Corte di
giustizia?
Il secondo motivo per il quale il Gup lombardo ritiene
di non condividere
la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte si
appunta sulla
ritenuta discriminazione degli operatori esteri.
Questo stesso profilo era gir di recente affrontato da
due Tribunali del
riesame26, che muovevano dall?analogo presupposto dell?irragionevolezza
del requisito della ?nazionalitr? della licenza di Ps
richiesta ex articolo 4,
comma 4bis, legge 401/89, concedibile unicamente a favore
di coloro che
siano in possesso di concessione rilasciata dallo Stato
italiano; tuttavia, i
giudici de quibus hanno ritenuto di non poter risolvere
direttamente la
questione, preferendo la strada del ricorso alla Consulta
per presunta
illegittimitr costituzionale della norma, o del ricorso
alla Corte europea cui
hanno sottoposto una nuova pregiudiziale comunitaria.
Stavolta, invece, il dato della ritenuta discriminazione
dei bookmakers
esteri trova uno sviluppo autonomo in motivazione e direttamente
cospirante verso la propugnata soluzione disapplicativa.
Per questo la
sentenza del Tribunale di Mantova assume, in parte qua,
un contenuto
particolarmente pregnante e da questo punto di vista inedito
nel quadro
della pur conforme giurisprudenza disapplicativa di riferimento.
26 Cfr. supra ordinanze del Tribunale di Teramo e Tribunale
di Viterbo.
?La Corte ? stigmatizza il giudice mantovano ? ha affrontato
il problema
[della discriminazione dei bookmaker esteri] risolvendolo
con
l?annotazione ? meramente formale ? che i requisiti di
partecipazione ai
bandi sono stati recentemente modificati con la legge
finanziaria 289/02
secondo cui alle procedure concorrenziali possono partecipare
ora anche le
societr di capitali e che, a partire dal 1° gennaio 2004,
la riforma del
diritto societario italiano ha perfezionato la parificazione
giuridica del
regime delle societr italiane a quello delle altre societr
europee ?aperte? e
dunque in nessun caso pun dirsi che queste ultime siano
svantaggiate
rispetto alle prime nel concorso per le concessioni?.
Ora il dato critico del
quadro positivo di riferimento c che l?Italia si c adeguata
soltanto
apparentemente a tali principi perché l?ostacolo che aveva
precluso anche
a societr estere (come la Stanley) l?accesso al mercato
italiano delle
scommesse in condizioni paritetiche con gli altri aspiranti
sarr
definitivamente rimosso solo nel 2012, data in cui scadranno
definitivamente le precedenti concessioni del 1999 ed
i provvedimenti (le
concessioni sono andate a regime tra il 2000 e il 2001)
di rinnovo
automatico.
Di qui l?accoglimento del rilievo della difesa dell?imputato:
l?Italia ?ha
perpetuato un regime protezionistico illegittimo, perché
incidente sui diritti
di stabilimento e di libera prestazione di servizi, senza
disporre la
correzione in autotutela dei provvedimenti emessi illegittimamente
pur
essendogli nota la contrarietr col diritto comunitario
quantomeno dal 1999
(allorché iniziata la procedura di infrazione)?27. ?Perseguendo
coloro che
operano in collegamento con quei soggetti, abilitati a
tale attivitr nello
Stato membro di origine, esclusi dalla precedente gara
in base ad una
preclusione poi rimossa e non procedendo alla revoca delle
concessioni
rilasciate sulla base di un precedente regime normativo
dichiarato
illegittimo in sede comunitaria (ma anche solo basterebbe
escludere
l?automatico rinnovo alla prima scadenza sessennale),
lo Stato italiano si
27 Cfr. memoria avv. Agnello.
pone chiaramente in contrasto con il diritto comunitario
vigente,
assicurando di fatto l?ultrattivitr di un regime protezionistico
riconosciuto
dallo stesso Stato illegittimo perché contrario alle libertr
fondamentali
fissate in sede comunitaria?. E prosegue il Tribunale:
?la discriminazione,
rimossa in forma solo apparente, resiste tuttora operando
in danno delle
societr estere in forma indiretta e dissimulata, a fronte
viceversa di
un?applicazione immediata di norme comunitarie del piu
elevato livello
(Trattato) che, fissando libertr ?fondamentali?, non possono
in nessun
caso essere derogate dal singolo Stato membro con disposizioni
di fatto
preclusive?.
Alla luce di tali cristalline risultanze il Giudice ritiene
di doversi
discostare dall?interpretazione conservatrice fornita
in materia dalla
Cassazione, ancorché promanante dalla massimo organo magistratuale
cui
c rimessa la funzione nomofilattica. La non applicazione
della norma
incriminatrice comporta di conseguenza l?assoluzione dell?imputato
con la
formula ?il fatto non costituisce reato?.
Resta tuttavia da vedere come il Consiglio di Stato, nella
recente
sentenza del 22 febbraio scorso in merito al caso Stanleybet,
ha
consentito l?operativitr di case da gioco online in Italia.
Sulla base della articolata ricostruzione giurisprudenziale
che precede,
dunque, c possibile estendere le conclusioni raggiunte
dalla
giurisprudenza citata anche alle altre forme di gioco
(non solo alle
scommesse sportive, dunque, ma anche alle alle altre forme
di gioco
purchc praticate legalmente in altro stato dell?Unione
Europea.
Gambling online e gioco lecito
Se, sulla base dei ragionamenti sinora esposti, si potrebbero
considerare superati gli ostacoli posti dalla normativa
interna all?esercizio
di gioco d'azzardo online nei limiti
di cui sopra, rimane ? in termini pratici
? da superare (limitatamente agli apparecchi riconosciuti
leciti ex art. 110
comma 7 TULPS) i problemi causati dal riferimento che
il testo di legge fa
alla obbligatoritr dell?introduzione di una ?moneta metallica?
al fine di
iniziare la partita. Se questo pun non rappresentare un
problema ad es.
nel caso in cui si giochi all?interno di appositi locali
o sale da gioco, diventa
invece uno scoglio nel caso in cui si voglia mettere in
piedi una struttura
che consenta il gioco tramite Internet anche dalla propria
connessione
domestica.
Pur correndo il rischio di esporsi a eventuali interpretazioni
giurisprudenziali sul punto, si potrebbe pensare un sistema
di ricarica
come quello in uso per i telefoni mobili, basato su una
scheda acquistabile
solo ed esclusivamente da un rivenditore autorizzato e
solo mediante
moneta metallica, la quale conterrebbe un codice che non
farebbe altro
che attribuire un corrispondente ?virtuale? di monte giocabile
identico in
tutto e per tutto alle monete metalliche consegnate al
rivenditore.
Sempre ragionando in via analogica, si potrebbe inoltre
sostenere che
le modalitr operative imposte dalla legge con riferimento
all?obbligatorietr
della presenza di un oggetto fisico (la ?moneta metallica?
o il ?gettone?)
per iniziare la partita rappresentano un ostacolo strumentalmente
imposto
per impedire al soggetto operante in altro stato membro
di estendere la
propria attivitr in Italia. L?obbligatoria presenza della
moneta, infatti,
impedirebbe ab origine la possibilitr di prestare servizi
esclusivamente via
internet, costringendo l?operatore a dotarsi ? solo in
Italia ? di una costosa
rete di esercenti che dovrebbero ospitare le macchine
da gioco.
In questo senso si potrebbe invocare anche la tutela accordata
dalla
direttiva 98/48/CE, specifica per i servizi della societr
dell'informazione,
ossia i servizi forniti a distanza, per via elettronica
e su richiesta
individuale di un destinatario.
Tale direttiva, infatti, avendo per scopo la prevenzione
circa la
creazione di ostacoli e la frammentazione del mercato
interno, fa sorgere
in capo ad ogni stato membro l'obbligo di notifica preventiva,
ossia
l'obbligo di comunicare alla Commissione una regola in
fase di progetto,
limitatamente ad una categoria ben precisa e delimitata
di misure
nazionali: le regole nazionali, riguardanti specificamente
i servizi della
societr dell'informazione.
Considerando che in diversi stati membri il gambling online
c
assolutamente lecito, c ragionevole ritenere che la normativa
limitante
l?esercizio del gambling online nel nostro Paese non sia
stato sottoposto al
vaglio del Commissione istituita ai sensi della direttiva
citata. Unica
eccezione opponibile a questa linea di difesa riguarda
l?articolo 10, par. 4
della direttiva, a norma del quale "l'articolo 9
non si applica ... alle regole
relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo
comma, terzo
trattino" che riguarda precisamente "le regole
relative ai servizi connesse
con misure di carattere fiscale e finanziario che influenzano
il consumo ...
di servizi promuovendo l'osservanza di tali... regole
relative ai servizi".
La non applicazione dei termini di differimento alle regole
connesse con
misure fiscali o finanziarie non pregiudica tuttavia la
possibilitr della
Commissione e degli Stati membri, ai termini dell'articolo
8, paragrafo 1,
ultimo comma, di formulare osservazioni o pareri circostanziati
sugli
aspetti "che costituiscono eventualmente ostacoli
agli scambi [?] e non
sugli elementi fiscali o finanziari della misura".
In definitiva, una regola connessa con una misura fiscale
o finanziaria
come potrebbero essere considerate quelle relative ai
giochi amministrate
dai Monopoli di Stato:
? deve essere notificata allo stato di progetto,
? pun formare oggetto di pareri circostanziati o di osservazioni,
? non impone un periodo di differimento allo Stato membro
interessato, il quale pun dunque procedere all'adozione,
nel suo
ordinamento interno, della regola immediatamente dopo
la notifica.
Rimane, infine, da considerare la possibilitr di indebolire
ulteriormente il
vigore della normativa italiana, progettando dei sistemi
di gioco che non
siano qualificabili come giochi d'azzardo
(a prescindere dalla loro ?veste
esteriore?. Sarebbe, infatti, anche possibile pensare
ad altri giochi che
riescano a ridurre l?assolutezza dell?alea, privilegiando
invece gli elementi
dell?abilitr e dell?intrattenimento che, come evidenziato,
costituiscono la
base fondamentale del gioco lecito. Si tratterebbe di
progettare giochi che
siano delle ?variazioni tecniche? delle slot-machine e
che, pur avendo il
visus identico, ad esempio, alla roulette, consentano
una buona
interazione al giocatore, prevedendo nel caso di specie
un tasto che
consenta di rallentare o fermare la corsa della ruota
in prossimitr del
numero sul quale si c puntato, richiedendo quindi abilitr,
colpo d?occhio e
riflessi da parte del giocatore, ferma restando comunque
il concetto di
redistribuzione della maggior parte del giocato.
Con queste modalitr, si potrebbe opporre ad un?eventuale
procedimento
penale che non c stata violata né la ratio dell?art. 718
c.p., in quanto la
supervisione dello Stato soddisfa i requisiti di sicurezza
ed ordine pubblico
tutelati dalla norma testc citata, né la ratio dell?art.
110 TULPS, che vuole
il requisito dell?abilitr e del trattenimento preponderanti
rispetto
all?elemento aleatorio.
Andrea Monti, Pierluigi Perri
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