Articolo
sulla dipendenza dal gioco d'azzardo pubblicato da Gianfranco
Notaro - http://www.penale.it
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La disciplina dei giochi d’azzardo impone, ad
avviso di chi scrive, qualche riflessione; in particolare,
essa offre lo spunto per interrogarsi sulle ragioni
dell’intervento penale in tale settore: nel fare
questo, appare opportuno ricollegarsi al dibattito relativo
al bene giuridico, su cui fruttuosamente si è
impegnata la moderna dottrina penalistica, benché
essa, amareggia dirlo, non abbia avuto il necessario
seguito da parte della giurisprudenza e (amareggia ancora
di più) da parte del legislatore.
Lo stato della legislazione italiana
è, infatti, tristemente noto: l’interprete,
e prima ancora di lui il cittadino medio, ossia quello
stesso soggetto cui sovente si fa riferimento (si
ricordino le elaborazioni dogmatiche in tema di colpa,
o, per il versante civilistico, in materia di diligenza
ed adempimento), si trovano in evidente difficoltà
di fronte a una pletora di norme, spesso mal collegate,
viziate anche terminologicamente, o comunque imprecise
e poco comprensibili, se non addirittura discriminatorie;
nel diritto penale tale fenomeno presenta risvolti
ancora più inquietanti, visto che non riesce
a fornire chiari modelli di comportamento agli individui,
così rendendo alquanto più difficile
il consenso psicologico e culturale intorno ai valori
essenziali della convivenza, elemento imprescindibile
e funzionale ad esigenze di garanzia sia individuale
che collettiva.
Anziché rassegnarsi a conclusioni
disfattistiche, ogni giurista deve impegnarsi per
allontanarne lo spettro (e conforta osservare che
buona parte della dottrina italiana abbia profuso
e continui a profondere le sue energie verso questo
obiettivo comune).
Al di là di questa doverosa
premessa, queste modeste pagine vogliono affrontare,
senza eccessive pretese, (se non quella di essere
lette e giudicate, anche negativamente, ma con serena
obiettività) il tema della razionalità
e della legittimazione dell’intervento penale,
con particolare riferimento alla materia dei giochi
d’azzardo, secondo un’ottica di tipo pratico
ed al riparo da suggestioni moralistiche, nella convinzione
che le sorti del diritto penale si giochino su diversi
piani, non ultimo quello culturale.
SOMMARIO. 1.Introduzione al tema. 2.
Incongruenze de iure condito 3.Prospettive di riforma
1.
Uno dei cardini del moderno diritto
penale è il principio di offensività:
in antitesi a concezioni fortemente eticizzanti, o
addirittura totalitarie, dell’illecito penale
in termini di mera anti-doverosità, si è
imposta, grazie ad una proficua elaborazione dottrinale
iniziata già nel secolo scorso, la visione
del reato come offesa ad un bene giuridico meritevole
di tutela penale.
Com’è noto, la nostra
Costituzione offre, in varie sue norme, il sostegno
del diritto positivo a questa impostazione, in Italia
sostenuta con assoluta autorevolezza dal Bricola[i];
è stato, poi, precipuo merito della migliore
dottrina penalistica l’aver collocato l’offesa
al bene giuridico nell’ambito della tipicità
penale[ii].
Il principale destinatario del principio
di offensività è, senza dubbio, il legislatore,
chiamato a dosare l’intervento penale nei limiti
della stretta necessità di tutela rafforzata
di interessi di portata costituzionale o comunque
non contrastanti con la Carta del 1948; il messaggio
che la dottrina ha lanciato è assolutamente
responsabilizzante, e, purtroppo, sovente il legislatore
(ma non di rado anche la giurisprudenza) pare averlo
disatteso.
Il significato del concetto di bene
giuridico, in questo senso costituente il pendant
della laicità del diritto penale, consiste
nell’indicare al Parlamento la criminalizzazione
di valori essenziali per la sussistenza del consorzio
e della pace sociale, e ad un tempo oggetto di consenso
uniforme; ove non vi siano tali interessi da tutelare,
il modello sanzionatorio da seguire dovrà essere
diverso e meno afflittivo.
Senza dubbio, la legislazione penale,
di per sé considerata, presenta oneri finanziari
assolutamente trascurabili, ma è anche la più
rischiosa per gli effetti che può produrre
(il che deve far riflettere ogni volta che si intenda
farvi ricorso) : a parte la compressione della libertà
personale, occorre guardare anche alle ripercussioni
processuali; l’importanza del “minimo
etico” si apprezza anche sotto questo punto
di vista, apparentemente secondario, ma continuamente
emergente nella prassi giudiziaria quotidiana, nella
quale l’attivazione dei meccanismi repressivi
penali per fatti inoffensivi (e tuttavia oggetto di
punizione solo per la pigra incapacità delle
forze politiche di eliminare dal sistema le vestigia
di orientamenti legislativi ormai inattuali), ripugna
agli stessi pratici, oltre che naturalmente, alla
coscienza sociale.
2.
La disciplina codicistica dei giochi
d’azzardo è posta nell’ambito delle
contravvenzioni contro la “polizia dei costumi”;
questo dato è alquanto indicativo, perché
già ictu oculi fa emergere il senso, o quantomeno
il sospetto, di una criminalizzazione dell’immoralità
socialmente neutra; in proposito, possiamo limpidamente
osservare, con la dottrina tradizionale[iii], che
tale espressione categoriale è alquanto ambigua,
e non può non suscitare dubbi innanzitutto
sotto il profilo della tassatività della fattispecie,
una volta che si ritenga, come oggi avviene, che il
bene giuridico e la relativa offesa siano elementi
tipicizzanti; i dubbi aumentano se si considera che
i parametri etici cui, almeno prima della l. n. 66
del 1996, il Codice Rocco faceva riferimento, erano
di natura quasi esclusivamente sessuale (quindi inconferenti
al tema in oggetto).
La dottrina coeva al Codice[iv] ha
ritenuto il vizio del gioco un fatto antisociale nella
misura in cui alimenta l’avversione al lavoro,
umilia la persona e fomenta la brama di denaro, spesso
causando tragedie familiari e delitti; su queste affermazioni
occorre fare qualche riflessione.
E’ fuor di dubbio che uno Stato
sociale di diritto abbia dei doveri solidaristici
nei confronti dei cittadini, così come è
vero che talora i risvolti del gioco d’azzardo
possono assumere contorni tragici (non rari sono i
casi di autentici atti di dissolvimento patrimoniale
prodotti dal vizio del gioco), così come non
è a priori escludibile che il gioco abbia una
portata criminogenetica.
Tuttavia, la legittimazione dell’intervento
penale in questo settore sembra, ad avviso di chi
scrive, molto discutibile: innanzitutto, appare fondata
la considerazione che, di per sé, il gioco,
nella misura in cui rappresenta uno svago, ha un’utilità
sociale[v]; infatti, durante i lavori preparatori
al Codice Zanardelli (che pure puniva i giochi d’azzardo)
si afferma: “Una delle tendenze e consuetudini
più antiche, universali e costanti dell’uman
genere è certamente quella del giuoco, il quale
non è sempre un perditempo soltanto ed un sollazzo,
figlio dell’ozio e della noia, ma, soprattutto,
nelle prime età della vita, è un modo
geniale ed efficace di esercitare e svolgere le forze
fisiche e talvolta di esercitare benanco, nei momenti
stessi del divertimento, le facoltà della mente”[vi].
In secondo luogo, va rilevata quantomeno
l’incongruenza empirica dell’opinione
che ritiene il gioco d’azzardo un fenomeno eticamente
disvalente: innanzitutto lo Stato stesso, con l’autorizzazione
di bische e l’organizzazione di lotterie sembra
aver superato tale impostazione, essendo chiaro che
l’attività quivi lecitamente posta in
essere corrisponde in tutto e per tutto a quella vietata,
ed altresì che un fatto non può assumere
valori differenti a seconda dei suoi autori, pena
la violazione dell’art.3 Cost.[vii].
Esistono, infatti, numerosi provvedimenti
normativi (v. da ultimo, l’art.15 l.528/’82,
che prevede l’autorizzazione, o addirittura
gestione diretta, da parte dello Stato, di giochi
aleatori, addirittura a beneficio dei partiti politici!),
che testimoniano come l’atteggiamento dello
Stato (e non sembra che qui vi sia una frattura tra
“paese legale” e “paese civile”)
nei confronti del gioco d’azzardo sia cambiato,
onde va smentita ogni aprioristica presunzione di
immoralità di quest’ultimo[viii].
Ed allora, occorre intendersi: o di
morale ne esiste una sola, ed allora essa non può
che essere considerata l’unico parametro cui
uniformarsi, o si ammette, più realisticamente,
il pluralismo-relativismo etico, ed allora non possono
essere le norme penali a formare il giudizio morale
delle persone (beninteso ove non si tratti, ma ci
pare che ciò non accada nel caso di specie,
di proteggere valori morali coessenziali alla sicurezza
della società).
Giustamente si è detto: Strafrechtnormen
als Kulturnormen (norme penali = norme di civiltà,
ossia la vocazione più nobile del diritto penale);
ma nel caso di specie ci pare alquanto difficile ipotizzare
un coagulo di consensi su valori in larga parte estranei
al volto moderno e secolarizzato del diritto penale,
e soprattutto così vistosamente contraddetti
dal suo stesso Ente promotore: non possono essere
certo le esigenze di riassesto dell’erario a
prevalere sulla libertà personale nel senso
di giustificare una simile ipocrisia.
Inoltre, tra le contravvenzioni contro
“la polizia dei costumi” sono puniti anche
giochi non d’azzardo e pertanto sicuramente
non immorali (così come immorale non può
dirsi l’uso di congegni o apparecchi da giuoco
automatici o semiautomatici, pure in passato incriminato
dall’art.110 del T.U. sulle leggi di p.s.)[ix];
tutto ciò può far pensare, non senza
ragioni, alla repressione di una mera “colpa
per lo stile di vita “.
Per tali ragioni, non sembra quindi
essere la funzione di cd. prevenzione generale positiva
l’elemento capace di giustificare la punizione
del gioco d’azzardo: al di là delle incertezze
etiche sopra esposte, appare alquanto improbabile
che la collettività avverta i giochi d’azzardo
come immorali, demotivanti al lavoro, alimentanti
la brama di denaro, specie, lo ripetiamo, quando è
lo Stato stesso, mosso da esigenze meramente erariali,
ad organizzare in rilevante numero lotterie e concorsi
dall’esito miliardario, di fronte ai quali anche
una considerevole posta di poker appare poca cosa![x]
Altra dottrina ha ritenuto che, in
realtà, le norme incriminanti i giochi d’azzardo
tutelino l’ordine pubblico contro i pericoli
derivanti da giochi che, per il luogo in cui si svolgono
e per la loro efficienza emozionale, possono costituire
fattore di disordine[xi]; tuttavia, neppure questa
prospettazione appare convincente: essa, infatti,
appare viziata da manifesta irragionevolezza, se si
tiene conto della presenza di altri giochi (con relativi
luoghi di svolgimento e carica emozionale ben maggiore)
non incriminati ancorché capaci di determinare
rilevanti turbative dell’ordine pubblico (basti
pensare alle competizioni calcistiche).
Oltretutto, in buona sostanza la tesi
qui avversata ravvisa nelle norme in questione dei
reati di pericolo astratto, sul cui mantenimento la
dottrina ha sollevato forti dubbi, in quanto tali
forme di reato si presentano privi di reale lesività,
quindi difficilmente interiorizzabili dal singolo;
si tratta di reati di mera disobbedienza, alquanto
lontani dall’offesa al bene giuridico, pertanto
agevolmente sostituibili con la previsione di altrettanti
illeciti amministrativi[xii] .
Un’altra impostazione teorica
ha individuato la giustificazione costituzionale del
gioco d’azzardo nell’incoraggiamento e
la tutela del risparmio (art.47 Cost.), nonché
nel valore fondamentale del lavoro (art.4 Cost.)[xiii]:
tuttavia, anche questa argomentazione non pare condivisibile.
A parte il fatto che, dinanzi all’atteggiamento
dello Stato, anche queste argomentazioni sembrano
prive di effettività, le ricordate norme costituzionali
hanno un valore sostanzialmente programmatico, e quindi
non produttivo di cogenza giuridica verso lo Stato;
né tantomeno possono averla verso i cittadini:
del resto, il singolo è anche libero di non
lavorare, e tale sua scelta, per quanto antisociale,
è scevra da sanzioni giuridiche[xiv]; allo
stesso modo, non pare possa ritenersi sussistente
un obbligo costituzionale al risparmio: l’uso
del verbo “incoraggia” rinvia alla libera
scelta di chi ha a disposizione delle sostanze patrimoniali,
mentre l’altro verbo “tutela” si
riferisce a chi, in virtù di una libera scelta,
ha deciso di risparmiare i propri averi, onde già
alla luce dell’interpretazione letterale, non
ci pare che possa giustificarsi l’imposizione
di non impiegare i propri averi; diversamente argomentando,
si finirebbe con il legittimare un’inaccettabile
lesione della libertà d’iniziativa economica
privata.
Vero è che la giurisprudenza
costituzionale ha escluso che la norma di cui all’art.41
Cost. possa comprendere anche il gioco d’azzardo,
essendo quest’ultimo attività potenzialmente
lesiva della libertà e della dignità
umana[xv], ma anche questa soluzione non sembra immune
da vizi logici: non si vede, infatti, come un atto
di libertà (l’impiego di somme di danaro
nel gioco) possa costituire un fatto contro la libertà
dello stesso suo autore; il riferimento alla dignità
umana, poi, suona fuori luogo nell’attuale contesto
sociale, politico e culturale .
Laddove poi si ritenga che il motivo
giustificante la repressione penale dei giochi d’azzardo
risieda nella tutela delle famiglie, resta comunque
da chiedersi se la tutela della famiglia, sotto questo
specifico punto di vista, non sia realizzabile con
strumenti extra-penali, (che più innanzi si
cercherà di individuare), anche tenuto conto
dei riflessi che il processo e la condanna penale
possono avere sul nucleo familiare.
Sotto quest’ultimo aspetto, invero,
si potrebbe obiettare: attesa l’entità
delle pene previste per il gioco d’azzardo e
per i reati con esso direttamente connessi, sarebbe
possibile evitare di scontare la pena attraverso gli
istituti della sospensione condizionale e dell’oblazione;
agevole sarebbe, tuttavia, replicare che il solo fatto
di subire un processo penale, specie se con esito
di condanna, determina una disistima sociale dell’individuo,
quindi una umiliazione non minore di quella eventualmente
derivante dal gioco d’azzardo .
Inoltre, anche sotto il profilo dell’antigiuridicità
strettamente intesa, la soluzione proposta dal diritto
positivo appare censurabile.
Com’è noto, la categoria
dell’antigiuridicità è la risultante
di un giudizio di raffronto tra il fatto e l’intero
ordinamento giuridico (non solo quello penale, quindi);
più esattamente, essa rappresenta una soluzione
che il legislatore dà a dei conflitti tra contrastanti
interessi sociali[xvi] ; ne deriva allora l’opportunità
di esaminare in che modo il legislatore abbia risolto
il conflitto tra il vittorioso ed il perdente al gioco
d’azzardo.
Sul punto il codice civile è
assai chiaro: non si può agire in giudizio
per ottenere il pagamento di un debito di gioco, ma
se esso è stato liberamente pagato, non si
può chiedere la restituzione, salvi i casi
lotterie autorizzate, di frode a danno del perdente
o di sua incapacità (artt.1933 e 1935 C.c.);
a ciò deve aggiungersi anche l’esclusione
della repetitio indebiti prevista dall’art.2035
c.c. nelle ipotesi di prestazione contro il buon costume,
cioè, sostanzialmente, la stessa oggettività
giuridica di categoria che nel Codice Rocco, per espressa
indicazione, ricomprende tra i suoi fatti lesivi anche
il gioco d’azzardo e reati direttamente connessi).
Ed è opportuno sottolineare
come l’art.1933 c.c. abbia una portata generale,
applicabile quindi anche ai giochi penalmente perseguiti:
infatti, a parte la considerazione che le norme penali
sui giochi d’azzardo sono strutturate intorno
a delle condizioni di punibilità estrinseche
ed indipendenti dalle caratteristiche del gioco stesso
(alea e fine lucrativo), ed anche prescindendo dall’argomento
a contrario desumibile dallo stesso art.1933 c.c.,
da un confronto con gli artt.86, 88, 110 T.u.l.p.s.
e le norme civilistiche è lecito desumere l’applicabilità
di queste ultime anche alle scommesse non autorizzate[xvii].
Come si può osservare, il diritto
civile mostra di tutelare essenzialmente la libertà
e regolarità dell’atto di disposizione
patrimoniale nel gioco, ragion per cui è da
ritenersi che essa costituisca l’oggetto di
un vero e proprio diritto soggettivo (infatti, gli
artt.1933 e 1935 ne ammettono l’azionabilità
innanzi al giudice): la logica conseguenza di tutto
ciò è un contrasto concettuale tra le
norme penali configuranti il gioco d’azzardo
e la scriminante dell’esercizio del diritto
(intesa come soluzione regolativa di un conflitto
di interessi).
La stessa irripetibilità della
prestazione implica la tutela giuridica dell’autonomia
individuale, qui intesa come volontario adempimento
al debito di gioco, e la presenza di una vera e propria
obbligazione naturale[xviii].
Occorre poi comprendere quali siano
le motivazioni dell’individuo al gioco d’azzardo;
se si trascurano le ipotesi tradizionali, possiamo
affermare, grazie ai dati dell’esperienza psicologica,
che nei casi più rilevanti (proprio quelli
che parrebbero giustificare l’intervento penale)
il gioco d’azzardo è la conseguenza di
situazioni patologiche e di disadattamento della personalità
(il che fa apparire più efficace una strategia
di sostegno e terapia, che non una metodica repressiva,
in virtù di quanto sopra detto difficilmente
comprensibile dall’individuo)[xix].
Dunque, in tali ipotesi, delle due
l’una: o si ritiene il giocatore d’azzardo
un soggetto non capace di autodeterminarsi, ed in
tal caso egli non è meritevole di pena (la
quale, come dimostra l’esperienza pratica, difficilmente
lo aiuterà a risolvere i suoi problemi socio-esistenziali,
potendo semmai più facilmente aggravarli) oppure
lo si ritiene soggetto cosciente e libero, ed in tal
caso gli si deve riconoscere la possibilità
di impiego del suo patrimonio in giochi d’azzardo,
in quanto egli accetta coscientemente il rischio della
dissoluzione dei suoi averi, le cui conseguenze imputet
sibi.
3.
Il discorso compiuto si è finora
arrestato alla sola pars destruens; ma evidenti ragioni
di completezza e serietà espositiva cui ogni
riflessione di politica criminale deve attenersi esigono
anche la formulazione di soluzioni alternative a quelle
attualmente esistenti nel diritto positivo in tema
di giochi d’azzardo.
Una delle ragioni legittimanti l’intervento
penale è senza dubbio costituita dall’inefficacia,
ai fini della protezione dei beni giuridici, delle
misure aventi una minore afflittività: il che
è assolutamente rilevante ai fini della presente
esposizione, poiché, ad avviso di chi scrive,
si può fondatamente dubitare che la protezione
di interessi meritevoli di tutela intaccabili dal
gioco d’azzardo possa passare solo attraverso
la sanzione penale.
Si è in precedenza avvertito
che il gioco d’azzardo, beninteso se esulante
da certi parametri “bagatellari” ormai
assorbiti dalla società, può costituire
un serio attentato all’integrità del
patrimonio individuale e familiare; qui va però
osservato che la stessa regolamentazione del gioco
d’azzardo non incide sulla regolamentazione
delle obbligazioni che da esso scaturiscono: e questo
è un dato degno della massima valorizzazione,
in quanto testimonia che l’intervento autorizzatorio
dello Stato implica il riconoscimento della rilevanza
sociale, e soprattutto, della proficuità patrimoniale
del fenomeno ludico; inoltre, non è corretto
esprimere un’opinione globale su una data realtà
sulla base di situazioni eccezionali[xx].
Del resto, il diritto civile sembra
offrire una soluzione adeguata (e, di principio, più
efficiente di quella penale) al problema, nella misura
in cui consente (art.417 c.c.) al coniuge, ai parenti
entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo
grado (quindi, un numero di soggetti anche esorbitante
rispetto all’ordinaria composizione di un nucleo
familiare), nonché al Pubblico Ministero, di
chiedere l’inabilitazione dell’individuo
che in ragione della propria prodigalità esponga
sé stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi
economici (art.415 c.c.).
In tal modo, la presenza del curatore
assicurerà l’integrità del patrimonio
prima esposto a rischio, sottraendolo alla libera
disponibilità di chi, per non comprenderne
adeguatamente il valore, lo sperpera nel gioco; e
vale la pena di ricordare che curatore dell’inabilitato
potrebbe essere anche il coniuge o alcuni prossimi
congiunti, come disposto dall’art.424 c.c.;
inoltre, anche se la connotazione della curatela è
di carattere esclusivamente patrimoniale (curator
bonis datur), non è affatto da escludersi che
tale misura possa avere una portata anche responsabilizzante
nei confronti dell’inabilitato, specie se associata,
ove ve ne siano i presupposti, ad interventi di sostegno
e riadattamento della personalità di tale soggetto.
Certo, può frequentemente accadere
che un individuo riesca a sottrarre somme ad un inesperto
giocatore, o addirittura ad un incapace, barando o
comunque avvalendosi di altri espedienti: ma una adeguata
protezione contro fatti del genere sarebbe assicurata
già dagli artt.640 e 643 c.p.
Infine, anche a non voler accogliere
tutte argomentazioni sopra esposte, occorre constatare
che l’eliminazione delle norme incriminanti
i giochi d’azzardo non sembra destinata a creare
vuoti di tutela, potendosi sempre convertire tali
fattispecie in illeciti amministrativi, così
da ridurre il carico di lavoro degli organi giudiziari
penali, e contribuendo altresì a quella certezza
e rapidità d’inflizione della pena costituente
fattore primario di efficienza del sistema penale;
di ciò peraltro, sembra essere consapevole
anche il legislatore, il quale ha, con l’art.1
lett. b) della l.20.12.1993, n.561 depenalizzato il
reato di esercizio abusivo di lotterie, tombole, pesche
e banchi di beneficenza, così creando le premesse
per una ridotta applicazione dell’art.718 c.p.[xxi];
analoga scelta è stata effettuata con il D.lgs.
13.7.1994 n.480, in relazione all’art.86 T.u.l.p.s..
Dunque sembrano essere maturi i tempi,
se non per la semplice eliminazione, quantomeno per
la depenalizzazione dei fatti inerenti ai giochi d’azzardo;
del resto, tale strategia appare essere molto più
proficua per lo Stato, il quale, uscendo finalmente
allo scoperto e rinunciando a mascherare la sua motivazione
“finanziaria” alla punizione di tali reati,
potrebbe affidarsi ad una metodica d’intervento
sicuramente meno dispendiosa e più rapida rispetto
al costoso intervento giudiziario.
Gianfranco Notaro - gfnotaro@libero.it
- ottobre 2000 -
(riproduzione riservata)
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[i] BRICOLA, Teoria generale del reato,
in Nss.Dig.It., XIX, Torino 1974, p.7 ss.
[ii] v. ad es. STELLA, La teoria del bene giuridico
e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1973, 3
[iii] ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale. Parte speciale, Milano 1996, 499
[iv] ANTOLISEI, op. cit., p. 546; MANZINI,
Trattato di diritto penale italiano, X, Torino 1981,
959
[v] PIOLETTI, Giuochi vietati, in Enc.
dir., XIX, Milano 1970, 68
[vi] Relazione ministeriale sul progetto
di codice penale del 1887, n.CXCVI
[vii] In proposito, si ricordi che
la Corte Costituzionale ha ripetutamente respinto
respinto le eccezioni di incostituzionalità,
sollevate anche in riferimento all’art. 3 Cost.,
con riguardo al rapporto tra gli artt.718-722 C.p.
e le norme anteriori al Codice penale che autorizzarono,
per fini turistici, le case da gioco di Venezia, Sanremo
e Campione d’Italia; v., da ultima, C.Cost.
13-5-1995, n.236, in Cass.Pen. 1995, 3217, con nota
di ARIOLLI.
[viii] MAZZA, Giochi d’azzardo
e proibiti nel diritto penale, in Dig.Disc.Pen., 414;
per l’immoralità del gioco d’azzardo,
in giurisprudenza: Pret. Terracina 23.7.1986, in Giur.
merito 1987, 956
[ix] PIOLETTI, op. cit., 70
[x] in senso sostanzialmente adesivo,
MANZINI, op. cit., 961
[xi] PIOLETTI, op. cit.,71; analogamente,
per le ipotesi di cui all’art.110 t.u.p.s.,
Cass. 23.12.94, in Cass. Pen. 1996, 1908
[xii] MOCCIA, Il diritto penale tra
essere e valore, Napoli 1992, 185
[xiii] PUBUSA, Giuoco d’azzardo
(dir. pubbl.), in Enc.Giur.
[xiv] MAZZIOTTI, Diritto del lavoro,
Napoli 1995, 18; l’Autore, peraltro, giustamente
esclude che tale scelta possa essere penalmente sanzionata
[xv] C.Cost. 30.10.1975, n.237, in
Foro It. 1976, I, 14
[xvi] MOCCIA, op. cit.,191 ss.
[xvii] BUTTARO, Giuoco e scommessa
- dir. civ., in Enc.Giur.,
[xviii] BUTTARO, op. loc. cit.; in
giurisprudenza, cfr. Cass. 21.4.1949 n.964
[xix] per una sommaria esposizione
dei profili psicopatologici del gioco d’azzardo,
v. GIBERTI-ROSSI, Manuale di Psichiatria, Bologna
1993, 316
[xx] BUTTARO, op. loc. cit.
[xxi] infatti: Cass. S.U. 12.5.1995,
n.16, in Giur. it. 1996, II, 414
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