L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,visto l'articolo 35 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio
19972,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto e scopo
Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina il gioco d'azzardo
con possibilita' di vincita in denaro
o di altri vantaggi pecuniari, nonche' il rilascio
di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale
dei Casino'.
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale
dell' 8 giugno 19233
concernente le lotterie e le scommesse professionalmente
organizzate.
Art. 2 Scopo
1 Scopo della presente legge e' di:
a. garantire una gestione sicura e trasparente dei
giochi;
b. impedire la criminalita' e il riciclaggio di denaro
nei Casino' o tramite
gli stessi;
c. prevenire le conseguenze socialmente nocive del
gioco.
2 Nell' ambito dello scopo di cui al capoverso 1,
la presente legge promuove il
turismo e procura entrate alla Confederazione e ai
Cantoni.
RU 2000 677
1 [CS 1 3; RU 1959 234]. A questa disposizione corrisponde
ora l?art. 106 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 FF 1997 III 129
3 RS 935.51
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Capitolo 2: Giochi
Art. 3 Nozioni e delimitazione
1 I giochi d?azzardo sono giochi
che, fatta una posta, prospettano la possibilita'
di una
vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario,
dovuti esclusivamente o in
modo preponderante al caso.
2 Gli apparecchi automatici per i giochi d?azzardo
sono apparecchi che offrono un
gioco d?azzardo automatizzato nelle
sue parti essenziali.
3 Gli apparecchi automatici per i giochi
di destrezza sono apparecchi che offrono un
gioco di destrezza automatizzato
nelle sue parti essenziali e in cui la vincita dipende
dalla destrezza del giocatore.
4 Consultati i Cantoni, il Consiglio federale emana
disposizioni riguardo alla
delimitazione tra gioco d?azzardo
e gioco di destrezza.
Art. 4 Giochi d'azzardo autorizzati
1 I giochi d'azzardo sono autorizzati
soltanto nei Casino' concessionari.
2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza
i giochi che i Casino'
sono autorizzati ad offrire. Esso tiene conto dei
giochi piu' in uso negli altri Paesi.
Art. 5 Reti elettroniche di telecomunicazione
E' vietato l?impiego di reti elettroniche di telecomunicazione,
segnatamente Internet,
per l?esercizio dei giochi d?azzardo.
Art. 6 Disposizioni tecniche relative al gioco
1 Il Consiglio federale emana disposizioni tecniche
in merito ai sistemi di gioco d'azzardo nonché
agli apparecchi automatici per i giochi d?azzardo.
Prevede in particolare un
esame, una valutazione della conformita' o un?omologazione
e disciplina la procedura.
2 Suddivide in particolare gli apparecchi automatici
per i giochi d?azzardo in
categorie, in base alla posta massima, nonché alla
possibilita' di vincita e di perdita.
3 Emanando le disposizioni tecniche, il Consiglio
federale rispetta la sovranita'
cantonale in materia di apparecchi automatici per
i giochi di destrezza.
Case da gioco - LF
Capitolo 3: Casino'
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Nozione
Il Casino' e' un?impresa che offre
a titolo professionale il gioco d?azzardo.
Art. 8 Categorie
1 I Gran Casino' offrono giochi da
tavolo e apparecchi automatici per i giochi
d?azzardo.
Possono collegare in rete i giochi
nella casa da gioco stessa, nonché con altri
Casino', in particolare per la costituzione
di jackpot (concessione A).
2 I kursaal possono, per quanto adempiano le altre
condizioni previste dalla presente
legge (art. 10 segg.), offrire al massimo tre giochi
da tavolo nonché apparecchi
automatici per i giochi d?azzardo
con un minor potenziale di vincita e di perdita
(concessione B). Il Consiglio federale stabilisce
se e in che misura e' ammesso il
collegamento dei giochi all?interno
di un kursaal.
Art. 9 Ubicazione
I Casino' sono ripartiti nel modo
piu' equilibrato possibile tra le regioni
interessate.
Sezione 2: Concessioni
Art. 10 Concessione di sito e di gestione
1 Per l?istituzione del Casino' in
un determinato luogo occorre una
concessione di sito.
2 Per la gestione, occorre una concessione di gestione.
Art. 11 Concessionario
Si rilascia una concessione esclusivamente a:
a. persone giuridiche di diritto pubblico;
b. societa' anonime secondo il diritto svizzero, il
cui capitale azionario e'
suddiviso in azioni nominative e i cui membri del
consiglio
d?amministrazione sono domiciliati in Svizzera;
c. societa' cooperative secondo il diritto svizzero,
i cui membri del consiglio
d?amministrazione sono domiciliati in Svizzera.
Industria
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Art. 12 Condizioni generali per l?ottenimento della
concessione
1 La concessione puo' essere rilasciata se:
a. il richiedente, i soci in affari piu' importanti
e i loro aventi diritto economici,
nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto
economici che dispongono
di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di
una buona reputazione e
offrono tutte le garanzie per un?attivita' irreprensibile;
b. il richiedente e i possessori di quote e, su richiesta
della Commissione
federale dei Casino' (Commissione),
i soci in affari piu' importanti
hanno dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari
a disposizione.
2 La concessione determina le condizioni e gli oneri.
Art. 13 Condizioni speciali
1 La concessione di sito puo' essere rilasciata soltanto
se:
a. il Cantone e il Comune d?ubicazione si esprimono
a favore;
b. il richiedente prova in un rapporto l?interesse
economico che il Casino' riveste
per la regione.
2 La concessione di gestione puo' essere rilasciata
soltanto se il richiedente:
a. mediante gli statuti, l?organizzazione, le relazioni
contrattuali con il
concessionario di sito, nonché mediante le altre relazioni
contrattuali e i
regolamenti dei giochi garantisce l?indipendenza della
gestione verso
l?esterno e la sorveglianza dell?esercizio dei giochi;
b. presenta una concezione di sicurezza e una concezione
sociale;
c. presenta un piano contabile circa la redditivita',
dal quale emerge in maniera
attendibile che il Casino' e' in
grado di sopravvivere economicamente;
d. espone le misure atte a creare le condizioni per
la tassazione corretta del Casino'.
3 Ove il concessionario di sito e il concessionario
di gestione non siano identici, per
il rilascio della concessione di gestione e' necessario
il consenso del concessionario
di sito.
Art. 14 Concezione di sicurezza e concezione sociale
1 La concezione di sicurezza deve contemplare le misure
che il Casino'
intende adottare per garantire lo svolgimento sicuro
dei giochi, nonché per prevenire
la criminalita' e il riciclaggio di denaro.
2 La concezione sociale deve contemplare le misure
che il Casino intende
adottare per prevenire o sopprimere le conseguenze
socialmente nocive del gioco.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti della
concezione di sicurezza e della
concezione sociale.
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Art. 15 Procedura
1 Le richieste di concessione vanno presentate alla
Commissione, a destinazione del
Consiglio federale.
2 La Commissione dispone la pubblicazione delle richieste
nel Foglio federale e nel
Foglio ufficiale del Cantone di sito.
3 Attua la procedura in modo sollecito e invita segnatamente
gli interessati a
pronunciarsi.
4 Presenta pertinente richiesta al dipartimento competente,
a destinazione del
Consiglio federale.
Art. 16 Decisione
1 Il Consiglio federale decide sul rilascio della
concessione; la decisione non e'
impugnabile.
2 La concessione e' pubblicata nel Foglio federale
e nel Foglio ufficiale del Cantone
di sito.
Art. 17 Validita' e divieto di cessione
1 La concessione ha di regola una validita' di 20
anni. Qualora circostanze particolari
lo giustifichino, il Consiglio federale pun prevedere
una durata di validita' maggiore
o minore.
2 La concessione puo' essere prorogata o rinnovata.
3 La concessione non e' cedibile. Sono nulli tutti
i negozi giuridici che infrangono o
aggirano tale divieto.
Art. 18 Obbligo di comunicazione
Il concessionario comunica alla Commissione:
a. tutte le modifiche importanti delle condizioni
per il rilascio della
concessione;
b. le modifiche relative al capitale o al diritto
di voto, che comporterebbero una
concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per
cento.
Art. 19 Revoca, limitazione, sospensione
1 La Commissione revoca la concessione se non sono
piu' soddisfatte le condizioni
essenziali del rilascio, oppure se il concessionario:
a. l?ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o
inesatte;
b. non ha avviato la gestione entro il termine fissato
nella concessione;
c. cessa la gestione durante un periodo relativamente
lungo, a meno che
l?interruzione non sia dovuta a circostanze indipendenti
dalla sua volonta'.
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2 La Commissione revoca altresi' la concessione per
il Casino' se il concessionario o
una delle
persone cui questi ha affidato la direzione:
a. contravvengono in maniera grave o ripetuta alla
presente legge, alle
prescrizioni d?esecuzione o alla concessione;
b. usano la concessione per scopi illeciti.
3 In casi poco gravi, la Commissione puo' sospendere
la concessione, limitarla o
sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.
4 Se il concessionario cui viene ritirata la concessione
e' una societa' anonima o una
societa' cooperativa, la Commissione ne puo' ordinare
lo scioglimento; essa designa il
liquidatore e ne sorveglia l?attivita'.
Sezione 3: Gestione
Art. 20 Autorizzazioni
1 Il Consiglio federale puo' prevedere autorizzazioni
speciali, segnatamente per:
a. il diritto all?esercizio della professione da parte
del personale dirigente, degli
animatori del gioco e dei croupier;
b. i fornitori di apparecchi da gioco;
c. l?equipaggiamento tecnico.
2 Esso disciplina le condizioni d?autorizzazione e
la procedura.
Art. 21 Divieto di gioco
1 Sottostanno al divieto generale di gioco:
a. le persone di etr inferiore ai 18 anni;
b. le persone oggetto di una misura di esclusione
dal gioco;
c. i membri della commissione e del segretariato della
commissione;
d. gli impiegati delle case da gioco che partecipano
all?esercizio del gioco;
e. i membri degli organi di aziende di fabbricazione
o addette al commercio di
installazioni di gioco;
f. i membri degli organi di un Casino'.
2 Sottostanno a un divieto di gioco
in un Casino' con il quale sono in
relazione:
a. gli impiegati del Casino' e delle
aziende accessorie, che non
partecipano all?esercizio del gioco;
b. gli azionisti che detengono oltre il 5 per cento
del capitale azionario della
Casino', nonché i soci della societa'
cooperativa.
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Art. 22 Esclusione dal gioco
1 La casa da gioco esclude dal gioco le persone delle
quali sa o deve presumere, in
base alle proprie constatazioni nel Casino'
o in base a informazioni di terzi,
che:
a. sono oberate di debiti o non sono in grado di far
fronte ai loro obblighi
finanziari;
b. rischiano poste sproporzionate rispetto al loro
reddito e alla loro sostanza;
c. pregiudicano lo svolgimento ordinato dei giochi.
2 L?esclusione dal gioco dev?essere comunicata e motivata
per scritto alla persona
interessata.
3 L?esclusione dal gioco dev?essere revocata appena
viene a cadere il motivo che
l?ha determinata.
4 I giocatori possono chiedere personalmente di essere
esclusi dai giochi.
5 Il Casino' iscrive le misure di
esclusione in un registro e comunica ai altri
Casino' in Svizzera l?identita' delle
persone escluse. I dati sono cancellati
immediatamente dopo la revoca dell?esclusione dal
gioco.
Art. 23 Limitazioni d?ingresso
Il Casino' puo':
a. negare l?accesso a qualsiasi persona senza indicarne
i motivi;
b. esigere un prezzo d?entrata;
c. fissare prescrizioni quanto all?abbigliamento.
Art. 24 Identificazione
Il Casino' deve accertarsi dell?identita'
dei giocatori prima di autorizzarli a
entrare. Quale prova d?identita' valgono tutti i documenti
ufficiali.
Art. 25 Contrassegni
Ai tavoli e' permesso giocare soltanto con gettoni
o fiches.
Art. 26 Poste massime
1 Il Consiglio federale fissa le poste massime secondo
il tipo di gioco.
2 Tiene conto delle norme vigenti in altri Paesi e
dei rischi legati ai singoli giochi.
Art. 27 Prestiti e anticipi
Il Casino' non e' autorizzato a concedere
prestiti né anticipi.
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Art. 28 Mezzi di pagamento e depositi
1 Il Casino' non e' autorizzata ad
accettare od emettere assegni al portatore.
2 Puo' accettare assegni emessi dal traente a nome
del Casino'. Al momento
dell?accettazione deve sincerarsi dell?identitr della
persona che emette l?assegno.
L?operazione va registrata.
3 La Commissione fissa l?importo a partire dal quale
le vincite o i rimborsi devono
essere corrisposti tramite assegno.
4 Il Casino' puo' conservare le vincite
sotto forma di deposito a disposizione
dei clienti. E' vietata la corresponsione di interessi
su tali depositi.
Art. 29 Mance
1 Le mance a favore dell?insieme degli impiegati vanno
versate nei contenitori
speciali previsti a tale scopo (tronc).
2 Mance individuali e liberalita' di altra natura
possono essere accettate
esclusivamente dal personale di servizio, segnatamente
dal personale dei ristoranti,
dai fattorini e dai portieri.
Art. 30 Rapporto di gestione
Ogni anno la casa da gioco sottopone alla Commissione
un rapporto di gestione. Vi
espone, segnatamente, l?attuazione della concezione
di sicurezza e della concezione
sociale.
Art. 31 Diritto d?accesso e di consultazione
1 Il Casino' deve concedere in qualsiasi
momento alla Commissione l?accesso
alle proprie installazioni e garantire i collegamenti
online giusta l?articolo 48
capoverso 3 lettera d.
2 Deve concedere in qualsiasi momento all?autorita'
di perseguimento penale la
consultazione del registro relativo alle esclusioni
dal gioco.
Art. 32 Obbligo di segretezza
Gli organi e gli impiegati del Casino' sottostanno
all?obbligo di segretezza.
Art. 33 Pubblicita'
Il Casino' deve astenersi dal fare
pubblicita' importuna.
Art. 34 Applicazione della legge sul riciclaggio di
denaro
Il Casino' sottosta' alla legge del 10 ottobre 19974
sul riciclaggio di denaro.
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Art. 35 Attestazione delle vincite
Il Casino' attesta le vincite dei giochi alle autorita'
soltanto se:
a. le autorita' necessitano di tali informazioni per
l?adempimento dei loro
compiti legali;
b. Il Casino' ha potuto verificare
la provenienza delle poste e il fatto
della vincita e
c. il giocatore, prima di lasciare il Casino',
ha espressamente richiesto
che venga registrata la vincita.
Sezione 4: Contabilita' e revisione
Art. 36 Diritto applicabile
Le norme del Codice delle obbligazioni sulle societa'
anonime e le disposizioni della
presente legge si applicano al conto annuale e al
rapporto di gestione del Casino',
a prescindere dalla forma giuridica di quest?ultima.
Il Consiglio federale puo'
prevedere eccezioni.
Art. 37 Ufficio di revisione
1 Il Casino' fa verificare il proprio
conto annuale da un ufficio di revisione
indipendente.
2 I revisori devono, indipendentemente dal bilancio
complessivo, dalla cifra d?affari
realizzata e dal numero di dipendenti del Casino',
soddisfare i particolari
requisiti professionali giusta l?articolo 727b del
Codice delle obbligazioni.
3 L?ufficio di revisione presenta il rapporto di revisione
alla Commissione.
Art. 38 Obbligo d?informare
Il Casino' deve permettere all?ufficio
di revisione di esaminare i libri
contabili e i giustificativi, nonché fornirgli tutte
le informazioni necessarie.
Art. 39 Obbligo di denuncia
Se, procedendo alla verifica, constata infrazioni
alla presente legge, fatti di rilevanza
penale o altre irregolarita, l?ufficio di revisione
ne informa immediatamente la Commissione
e la competente autorita' cantonale di perseguimento
penale.
5 RS 220
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Sezione 5: Tassa sui Casino'
Art. 40 Principio
1 La Confederazione preleva una tassa calcolata sul
prodotto lordo dei giochi (tassa
sui Casino').
2 Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza
tra le poste giocate e le
vincite versate.
Art. 41 Aliquote della tassa
1 Il Consiglio federale fissa l?aliquota della tassa
in modo che i Casino' gestiti
secondo i principi dell?economia aziendale possano
ricavare un rendimento adeguato
dal capitale investito.
2 Puo' fissare aliquote diverse per le due categorie
di Casino'; le aliquote
possono essere progressive.
3 L?aliquota della tassa ammonta al minimo al 40 per
cento e al massimo all?80 per
cento.
4 Per i primi quattro anni di esercizio, il Consiglio
federale puo' ridurre l?aliquota
della tassa fino al 20 per cento. Nel fissare l?aliquota
tiene conto delle condizioni
quadro economiche delle singole case da gioco. La
riduzione deve essere fissata
ogni anno, considerate tutte le circostanze, per i
singoli Casino' o per piu'
Casino' insieme.
Art. 42 Agevolazioni fiscali
1 Il Consiglio federale puo' ridurre di un quarto
al massimo l?aliquota della tassa dei
kursaal, fissata secondo l?articolo 41, sempreché
i proventi siano utilizzati in misura
preponderante per interessi pubblici della regione,
segnatamente per il
promovimento di attivita' culturali, o per scopi di
pubblica utilita'.
2 Il Consiglio federale puo' ridurre di un terzo al
massimo l?aliquota della tassa se la
regione di sito del kursaal dipende economicamente
da un turismo marcatamente
stagionale.
3 Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di
riduzione, l?aliquota della tassa puo'
essere ridotta al massimo della meta'.
Art. 43 Riduzione della tassa in caso di prelievo
di una tassa cantonale
analoga
1 Il Consiglio federale riduce la tassa sui kursaal
qualora il Cantone di sito prelevi
dagli stessi una tassa di tipo analogo.
2 La riduzione corrisponde all?importo della tassa
cantonale; non puo' tuttavia
superare il 40 per cento del totale della tassa sui
Casino' spettante alla
Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.
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Art. 44 Tassazione e prelievo
1 Tassazione e prelievo sono di competenza della Commissione.
Il Consiglio
federale disciplina la procedura.
2 Su richiesta del Cantone, la Commissione puo' occuparsi
della tassazione e del
prelievo della tassa cantonale sul prodotto lordo
dei giochi.
Art. 45 Ricupero d?imposta e imposte sanzionatorie
1 Si procede al ricupero dell?imposta per le tasse
non incassate, compresi gli
interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano
sconosciuti alla Commissione
permettono di stabilire che la tassazione e' stata
indebitamente omessa o che la
tassazione cresciuta in giudicato e' incompleta. Se
il motivo della tassazione omessa
o incompleta e' un delitto o un crimine, va versata
un?imposta sanzionatoria
supplementare; quest?ultima ammonta al massimo a cinque
volte l?importo del
ricupero d?imposta.
2 Se il Casino' ha indicato in modo
completo e preciso nella sua dichiarazione
d?imposta le somme imponibili e se alla Commissione
erano note le basi necessarie
alla valutazione delle singole componenti, non si
puo' procedere ad alcun ricupero
d?imposta.
3 Il diritto di avviare una procedura di ricupero
d?imposta decade dopo dieci anni
dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione
c stata indebitamente omessa
o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato
era incompleta.
4 L?apertura del perseguimento penale secondo gli
articoli 55 e 56 segna nel
contempo l?avvio della procedura di ricupero d?imposta.
Il diritto di fissare il
ricupero d?imposta decade dopo quindici anni dalla
fine del periodo fiscale cui si
riferisce.
Capitolo 4: Commissione federale dei Casino'
Art. 46 Composizione
1 Il Consiglio federale nomina la Commissione e ne
designa il presidente. La
Commissione e' composta di cinque a sette membri.
Un membro almeno della
Commissione e' nominato dal Consiglio federale su
proposta dei Cantoni.
2 I membri devono essere periti indipendenti. Non
possono essere membri del
consiglio di amministrazione o impiegati dei Casino',
di un?azienda di lotteria, di
un?azienda di fabbricazione o commercio del ramo dei
giochi o di societa' ad esse
legate.
Art. 47 Organizzazione
1 La Commissione emana un regolamento interno. Vi
regola segnatamente le
particolarita' della sua organizzazione e le competenze
della presidenza.
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2 Il regolamento sottosta' all?approvazione del Consiglio
federale.
3 La Commissione dispone di un segretariato permanente.
Art. 48 Compiti
1 La Commissione sorveglia i Casino'
e vigila sul rispetto delle prescrizioni
legali; emana le decisioni necessarie all?esecuzione
della legge.
2 Oltre all?adempimento di altri compiti assegnatile
dalla legge, la Commissione
vigila in particolare:
a. sulla gestione e sull?esercizio dei giochi nei
Casino';
b. sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge
del 10 ottobre 19977 sul
riciclaggio di denaro;
c. sull?attuazione della concezione di sicurezza e
della concezione sociale.
3 Per l?adempimento dei suoi compiti la Commissione
puo':
a. esigere dai Casino', dalle aziende
di fabbricazione o commercio di
installazioni di gioco, nonché dai rispettivi uffici
di revisione le informazioni
e i documenti di cui ha bisogno;
b. fare capo a periti;
c. assegnare mandati speciali all?ufficio di revisione;
d. stabilire collegamenti online per il monitoraggio
degli impianti EED dei Casino'.
Art. 49 Collaborazione con le autorita'
La Commissione e le autorita' amministrative cantonali
e federali nonché le
competenti autorita' cantonale e federale di perseguimento
penale si aiutano
reciprocamente e si scambiano le informazioni di cui
hanno bisogno.
Art. 50 Misure
1 In caso di violazioni della presente legge o di
altre irregolarita', la Commissione
prende le misure necessarie al ripristino dello stato
legale e alla soppressione delle
irregolarita'.
2 Per la durata dell?inchiesta essa puo' ordinare
misure provvisionali e, segnatamente,
sospendere la concessione.
3 Il segretariato puo' intervenire nella gestione
di un Casino' se la situazione lo
richiede; esso ne informa immediatamente la Commissione.
4 Se, nonostante diffida, una decisione esecutiva
della Commissione non e' rispettata,
la Commissione puo':
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a. eseguire d?ufficio, a spese del Casino'
, la misura ordinata;
b. rendere noto mediante pubblicazione che il Casino'
si oppone alla
decisione esecutiva.
Art. 51 Sanzione amministrativa
1 Al concessionario che commette a proprio vantaggio
un?infrazione alla
concessione o a una decisione passata in giudicato
e' addebitato un importo fino a tre volte il guadagno
ottenuto con l?infrazione. Qualora non vi sia alcun
guadagno
oppure quest?ultimo non possa essere stabilito né
stimato, l?importo addebitato
ammonta fino al 20 per cento del prodotto lordo dei
giochi realizzato nell?ultimo
anno d?esercizio.
2 Le infrazioni sono esaminate dal segretariato e
giudicate dalla Commissione.
Art. 52 Rapporto annuale e statistica
1 La Commissione presenta un rapporto annuale al Consiglio
federale sulla propria
attivita'. Il rapporto e' pubblicato.
2 La Commissione pubblica altresi', interamente o
parzialmente, i conti annuali, i
bilanci e le informazioni dei Casino'
in una statistica generale.
Art. 53 Emolumenti
1 La Commissione preleva dai Casino'
emolumenti volti a coprire i costi di
vigilanza.
2 Il dipartimento competente fissa ogni anno su proposta
della Commissione gli
emolumenti sulla base dei costi di vigilanza dell?anno
precedente.
3 La Commissione preleva emolumenti a copertura delle
spese delle sue decisioni.
Essa puo' esigere anticipi.
Capitolo 5: Protezione giuridica
Art. 54
Le decisioni della Commissione possono essere impugnate
presso la commissione di
ricorso competente in materia di Casino'.
Capitolo 6: Disposizioni penali
Art. 55 Delitti
1 E' punito con la detenzione fino ad un anno o con
la multa fino a un milione di
franchi chiunque intenzionalmente:
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a. apre o gestisce un Casino' senza
le concessioni e le autorizzazioni
necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni;
b. fornendo indicazioni inveritiere o in altra maniera
ottiene in modo
fraudolento una concessione o un?autorizzazione;
c. viola gli obblighi di diligenza contemplati dalla
presente legge nella lotta
contro il riciclaggio di denaro;
d. si sottrae alla tassa sul Casino'.
2 Nei casi gravi la pena e' della reclusione fino
a cinque anni o della detenzione non
inferiore a un anno. A tale pena pun aggiungersi una
multa fino a 2 milioni di
franchi.
3 Chi agisce per negligenza e' punito con la multa
fino a 500 000 franchi.
Art. 56 Contravvenzioni
1 E' punito con l?arresto o con la multa fino a 500
000 franchi chiunque:
a. organizza o gestisce per mestiere giochi
d?azzardo al di fuori dai Casino
concessionari;
b. in una procedura di concessione o di autorizzazione
fornisce indicazioni
inveritiere o in altra maniera influisce illegalmente
sulla procedura stessa;
c. installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco
o apparecchi automatici per i
giochi d?azzardo senza esame, valutazione della conformitr
o omologazione;
d. modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici
per i giochi d?azzardo che
sono stati oggetto di un esame, di una valutazione
della conformitr o di
un?omologazione e li installa allo scopo di gestirli;
e. disattende l?obbligo di comunicare informazioni
alla Commissione;
f. disattende l?ingiunzione della Commissione di ripristinare
lo stato legale o di
sopprimere le irregolaritr;
g. autorizza a giocare persone cui il gioco e' vietato
giusta l?articolo 21;
h. informa le persone interessate o terzi su una comunicazione
inoltrata alle
autorita' di sorveglianza o alle autorita' di perseguimento
penale o sull?apertura
di un?inchiesta;
i. fornendo indicazioni inveritiere o in altra maniera
causa la tassazione
inesatta di un Casino'.
2 Chi agisce per negligenza e' punito con una multa
fino a 250 000 franchi.
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Art. 57 Relazione con il diritto penale amministrativo
1 E' applicabile la legge federale sul diritto penale
amministrativo. L?autorita' di
perseguimento e' il segretariato; quella giudicante,
la Commissione.
2 L?azione penale per le contravvenzioni si prescrive
in cinque anni.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 58 Disposizioni d?esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d?esecuzione.
Art. 59 Procedura per il rilascio delle prime concessioni
Il Consiglio federale emana prescrizioni in vista
della procedura per il rilascio delle
prime concessioni.
Art. 60 Gestione prorogata di apparecchi automatici
per i giochi di destrezza
1 Gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza
omologati secondo la prassi
vigente, considerati apparecchi automatici per i giochi
d?azzardo secondo la nuova
legislazione, possono restare in esercizio unicamente
nei gran Casino' e nei kursaal.
2 Durante un periodo transitorio di cinque anni dall?entrata
in vigore della presente
legge, i Cantoni possono ammettere il proseguimento
dell?esercizio di al massimo
cinque apparecchi di cui al capoverso 1 nei ristoranti
e in altri locali, per quanto detti
apparecchi fossero in esercizio prima del 1° novembre
1997.
3 Scaduto tale periodo transitorio, nei ristoranti
e in altri locali possono restare in
esercizio unicamente gli apparecchi automatici per
i giochi di destrezza ai sensi della
presente legge.
Art. 61 Concessioni transitorie
1 I kursaal titolari di un?autorizzazione cantonale
ordinaria per il gioco della boule,
approvata dal Consiglio federale, ricevono una concessione
provvisoria di tipo B per
proseguire l?esercizio della loro attuale offerta
di giochi. Da tale concessione non e'
desumibile alcun diritto acquisito.
2 I kursaal di cui al capoverso 1 che intendono proseguire
il loro esercizio devono
presentare la domanda di concessione ordinaria di
tipo B entro un anno dall?entrata
in vigore della presente legge. La loro concessione
provvisoria e' valida fino alla
decisione dell?autoritr in merito alla loro domanda.
3 I kursaal di cui al capoverso 1 che non presentano
alcuna domanda di concessione
di tipo B possono conservare la loro concessione provvisoria
di tipo B al piu' tardi
per un anno dall?entrata in vigore della presente
legge.
8 RS 313.0
Industria
16
935.52
Art. 62 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottosta' al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l?entrata in
vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 20009
art. 46 e 47: 1° maggio 199910
9 DCF del 23 feb. 2000 (RU 2000 691).
10 DCF non pubblicato del 28 ago. 1999.
Casino' - LF
17
935.52
Allegato
Abrogazione e modifica del diritto vigente
Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate la legge federale del 5 ottobre 192911
sulle case da giuoco, nonché
l?ordinanza del 1° marzo 192912 concernente l?esercizio
dei giochi nei Kursaal.
Modifica del diritto vigente
1. La legge federale del 20 dicembre 194613 sull?assicurazione
per la vecchiaia e per
i superstiti e' modificata come segue:
Art. 103 cpv. 1
...
2. La legge federale del 14 dicembre 199014 sull?imposta
federale diretta e'
modificata come segue:
Art. 24 lett. i
...
3. La legge federale del 14 dicembre 199015 sull?armonizzazione
delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni e' modificata come
segue:
Art. 7 cpv. 4 lett. l
...
4. La legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio
di denaro e' modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. e
...
11 [CS 10 274]
12 [CS 10 277; RU 1959 236, 1972 1787, 1977 1463]
13 RS 831.10. La modificazione qui appresso e' stata
inserita nel testo menzionato.
14 RS 642.11. La modificazione qui appresso e' stata
inserita nel testo menzionato.
15 RS 642.14. La modificazione qui appresso e' stata
inserita nel testo menzionato.
16 RS 955.0. La modificazione qui appresso e' stata
inserita nel testo menzionato.
Industria
18
935.52
5. Il Codice delle obbligazioni 17 e'modificato come
segue:
Art. 515a
...
17 RS 220 . La modificazione qui appresso e' stata
inserita nel testo menzionato.
Legge federale sul gioco d'azzardo e sui Casino'
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