| |
|
| |
| |
News
Casino & Gioco d'Azzardo:
Gioco d'azzardo e diriti penali |
|
|
| |
Articoli
e Notizie sul Gioco d'Azzardo, Casino, Casino Virtuali,
Gioco d'azzardo Online |
Articolo
sulla dipendenza dal gioco d'azzardo pubblicato da Gianfranco
Notaro - http://www.penale.it
indietro su Articoli sui Casino e sul Gioco d'azzardo
La disciplina dei giochi d’azzardo
impone, ad avviso di chi scrive, qualche riflessione;
in particolare, essa offre lo spunto per interrogarsi
sulle ragioni dell’intervento penale nel settore
del gioco d'azzardo: nel fare questo,
appare opportuno ricollegarsi al dibattito relativo
al bene giuridico, su cui fruttuosamente si è
impegnata la moderna dottrina penalistica, benché
essa, amareggia dirlo, non abbia avuto il necessario
seguito da parte della giurisprudenza e (amareggia ancora
di più) da parte del legislatore. Lo stato della
legislazione sul gioco d'azzardo italiana
è, infatti, tristemente noto: l’interprete,
e prima ancora di lui il cittadino medio, ossia quello
stesso soggetto cui sovente si fa riferimento (si ricordino
le elaborazioni dogmatiche in tema di colpa, o, per
il versante civilistico, in materia di diligenza ed
adempimento), si trovano in evidente difficoltà
di fronte a una pletora di norme, spesso mal collegate,
viziate anche terminologicamente, o comunque imprecise
e poco comprensibili, se non addirittura discriminatorie;
nel diritto penale tale fenomeno presenta risvolti ancora
più inquietanti, visto che non riesce a fornire
chiari modelli di comportamento agli individui, così
rendendo alquanto più difficile il consenso psicologico
e culturale intorno ai valori essenziali della convivenza,
elemento imprescindibile e funzionale ad esigenze di
garanzia sia individuale che collettiva. Anziché
rassegnarsi a conclusioni disfattistiche, ogni giurista
deve impegnarsi per allontanarne lo spettro (e conforta
osservare che buona parte della dottrina italiana abbia
profuso e continui a profondere le sue energie verso
questo obiettivo comune). Al di là di questa
doverosa premessa, queste modeste pagine vogliono affrontare,
senza eccessive pretese, (se non quella di essere lette
e giudicate, anche negativamente, ma con serena obiettività)
il tema della razionalità e della legittimazione
dell’intervento penale, con particolare riferimento
alla materia dei giochi d’azzardo,
secondo un’ottica di tipo pratico ed al riparo
da suggestioni moralistiche, nella convinzione che le
sorti del diritto penale si giochino su diversi piani,
non ultimo quello culturale. SOMMARIO. 1.Introduzione
al tema. 2. Incongruenze de iure condito 3.Prospettive
di riforma 1. Uno dei cardini del moderno diritto penale
del gioco d'azzardo è il principio
di offensività: in antitesi a concezioni fortemente
eticizzanti, o addirittura totalitarie, dell’illecito
penale in termini di mera anti-doverosità, si
è imposta, grazie ad una proficua elaborazione
dottrinale iniziata già nel secolo scorso, la
visione del reato come offesa ad un bene giuridico meritevole
di tutela penale. Com’è noto, la nostra
Costituzione offre, in varie sue norme, il sostegno
del diritto positivo a questa impostazione, in Italia
sostenuta con assoluta autorevolezza dal Bricola[i];
è stato, poi, precipuo merito della migliore
dottrina penalistica l’aver collocato l’offesa
al bene giuridico nell’ambito della tipicità
penale[ii]. Il principale destinatario del principio
di offensività è, senza dubbio, il legislatore,
chiamato a dosare l’intervento penale nei limiti
della stretta necessità di tutela rafforzata
di interessi di portata costituzionale o comunque non
contrastanti con la Carta del 1948; il messaggio che
la dottrina ha lanciato è assolutamente responsabilizzante,
e, purtroppo, sovente il legislatore (ma non di rado
anche la giurisprudenza) pare averlo disatteso. Il significato
del concetto di bene giuridico, in questo senso costituente
il pendant della laicità del diritto penale del
gioco d'azzardo, consiste nell’indicare
al Parlamento la criminalizzazione di valori essenziali
per la sussistenza del consorzio e della pace sociale,
e ad un tempo oggetto di consenso uniforme; ove non
vi siano tali interessi da tutelare, il modello sanzionatorio
da seguire dovrà essere diverso e meno afflittivo.
Senza dubbio, la legislazione penale, di per sé
considerata, presenta oneri finanziari assolutamente
trascurabili, ma è anche la più rischiosa
per gli effetti che può produrre (il che deve
far riflettere ogni volta che si intenda farvi ricorso)
: a parte la compressione della libertà personale,
occorre guardare anche alle ripercussioni processuali;
l’importanza del “minimo etico” si
apprezza anche sotto questo punto di vista, apparentemente
secondario, ma continuamente emergente nella prassi
giudiziaria quotidiana, nella quale l’attivazione
dei meccanismi repressivi penali per fatti inoffensivi
(e tuttavia oggetto di punizione solo per la pigra incapacità
delle forze politiche di eliminare dal sistema le vestigia
di orientamenti legislativi ormai inattuali), ripugna
agli stessi pratici, oltre che naturalmente, alla coscienza
sociale. 2. La disciplina codicistica dei giochi
d’azzardo è posta nell’ambito
delle contravvenzioni contro la “polizia dei costumi”;
questo dato è alquanto indicativo, perché
già ictu oculi fa emergere il senso, o quantomeno
il sospetto, di una criminalizzazione dell’immoralità
socialmente neutra; in proposito, possiamo limpidamente
osservare, con la dottrina tradizionale[iii], che tale
espressione categoriale è alquanto ambigua, e
non può non suscitare dubbi innanzitutto sotto
il profilo della tassatività della fattispecie,
una volta che si ritenga, come oggi avviene, che il
bene giuridico e la relativa offesa siano elementi tipicizzanti;
i dubbi aumentano se si considera che i parametri etici
cui, almeno prima della l. n. 66 del 1996, il Codice
Rocco faceva riferimento, erano di natura quasi esclusivamente
sessuale (quindi inconferenti al tema in oggetto). La
dottrina coeva al Codice[iv] ha ritenuto il vizio del
gioco d'azzardo un fatto antisociale
nella misura in cui alimenta l’avversione al lavoro,
umilia la persona e fomenta la brama di denaro, spesso
causando tragedie familiari e delitti; su queste affermazioni
occorre fare qualche riflessione. E’ fuor di dubbio
che uno Stato sociale di diritto abbia dei doveri solidaristici
nei confronti dei cittadini, così come è
vero che talora i risvolti del gioco d’azzardo
possono assumere contorni tragici (non rari sono i casi
di autentici atti di dissolvimento patrimoniale prodotti
dal vizio del gioco), così come non è
a priori escludibile che il gioco abbia una portata
criminogenetica. Tuttavia, la legittimazione dell’intervento
penale nel settore del gioco d'azzardo sembra, ad avviso
di chi scrive, molto discutibile: innanzitutto, appare
fondata la considerazione che, di per sé, il
gioco d'azzardo, nella misura in cui
rappresenta uno svago, ha un’utilità sociale[v];
infatti, durante i lavori preparatori al Codice Zanardelli
(che pure puniva i giochi d’azzardo)
si afferma: “Una delle tendenze e consuetudini
più antiche, universali e costanti dell’uman
genere è certamente quella del gioco d'azzardo,
il quale non è sempre un perditempo soltanto
ed un sollazzo, figlio dell’ozio e della noia,
ma, soprattutto, nelle prime età della vita,
è un modo geniale ed efficace di esercitare e
svolgere le forze fisiche e talvolta di esercitare benanco,
nei momenti stessi del divertimento, le facoltà
della mente”[vi]. In secondo luogo, va rilevata
quantomeno l’incongruenza empirica dell’opinione
che ritiene il gioco d’azzardo
un fenomeno eticamente disvalente: innanzitutto lo Stato
stesso, con l’autorizzazione di bische e l’organizzazione
di lotterie sembra aver superato tale impostazione,
essendo chiaro che l’attività quivi lecitamente
posta in essere corrisponde in tutto e per tutto a quella
vietata, ed altresì che un fatto non può
assumere valori differenti a seconda dei suoi autori,
pena la violazione dell’art.3 Cost.[vii]. Esistono,
infatti, numerosi provvedimenti normativi (v. da ultimo,
l’art.15 l.528/’82, che prevede l’autorizzazione,
o addirittura gestione diretta, da parte dello Stato,
di giochi aleatori, addirittura a beneficio dei partiti
politici!), che testimoniano come l’atteggiamento
dello Stato (e non sembra che qui vi sia una frattura
tra “paese legale” e “paese civile”)
nei confronti del gioco d’azzardo
sia cambiato, onde va smentita ogni aprioristica presunzione
di immoralità di quest’ultimo[viii]. Ed
allora, occorre intendersi: o di morale ne esiste una
sola, ed allora essa non può che essere considerata
l’unico parametro cui uniformarsi, o si ammette,
più realisticamente, il pluralismo-relativismo
etico, ed allora non possono essere le norme penali
a formare il giudizio morale delle persone (beninteso
ove non si tratti, ma ci pare che ciò non accada
nel caso di specie, di proteggere valori morali coessenziali
alla sicurezza della società). Giustamente si
è detto: Strafrechtnormen als Kulturnormen (norme
penali = norme di civiltà, ossia la vocazione
più nobile del diritto penale); ma nel caso di
specie ci pare alquanto difficile ipotizzare un coagulo
di consensi su valori in larga parte estranei al volto
moderno e secolarizzato del diritto penale, e soprattutto
così vistosamente contraddetti dal suo stesso
Ente promotore: non possono essere certo le esigenze
di riassesto dell’erario a prevalere sulla libertà
personale nel senso di giustificare una simile ipocrisia.
Inoltre, tra le contravvenzioni contro “la polizia
dei costumi” sono puniti anche giochi
non d’azzardo e pertanto sicuramente
non immorali (così come immorale non può
dirsi l’uso di congegni o apparecchi da gioco
automatici o semiautomatici, pure in passato incriminato
dall’art.110 del T.U. sulle leggi di p.s.)[ix];
tutto ciò può far pensare, non senza ragioni,
alla repressione di una mera “colpa per lo stile
di vita “. Per tali ragioni, non sembra quindi
essere la funzione di cd. prevenzione generale positiva
l’elemento capace di giustificare la punizione
del gioco d’azzardo: al di là delle incertezze
etiche sopra esposte, appare alquanto improbabile che
la collettività avverta i giochi d’azzardo
come immorali, demotivanti al lavoro, alimentanti la
brama di denaro, specie, lo ripetiamo, quando è
lo Stato stesso, mosso da esigenze meramente erariali,
ad organizzare in rilevante numero lotterie e concorsi
dall’esito miliardario, di fronte ai quali anche
una considerevole posta di poker appare poca cosa![x]
Altra dottrina ha ritenuto che, in realtà, le
norme incriminanti i giochi d’azzardo
tutelino l’ordine pubblico contro i pericoli derivanti
da giochi d'azzardo che, per il luogo in cui si svolgono
e per la loro efficienza emozionale, possono costituire
fattore di disordine[xi]; tuttavia, neppure questa prospettazione
appare convincente: essa, infatti, appare viziata da
manifesta irragionevolezza, se si tiene conto della
presenza di altri giochi (con relativi
luoghi di svolgimento e carica emozionale ben maggiore)
non incriminati ancorché capaci di determinare
rilevanti turbative dell’ordine pubblico (basti
pensare alle competizioni calcistiche). Oltretutto,
in buona sostanza la tesi qui avversata ravvisa nelle
norme in questione dei reati di pericolo astratto, sul
cui mantenimento la dottrina ha sollevato forti dubbi,
in quanto tali forme di reato si presentano privi di
reale lesività, quindi difficilmente interiorizzabili
dal singolo; si tratta di reati di mera disobbedienza,
alquanto lontani dall’offesa al bene giuridico,
pertanto agevolmente sostituibili con la previsione
di altrettanti illeciti amministrativi[xii] . Un’altra
impostazione teorica ha individuato la giustificazione
costituzionale del gioco d’azzardo
nell’incoraggiamento e la tutela del risparmio
(art.47 Cost.), nonché nel valore fondamentale
del lavoro (art.4 Cost.)[xiii]: tuttavia, anche questa
argomentazione non pare condivisibile. A parte il fatto
che, dinanzi all’atteggiamento dello Stato, anche
queste argomentazioni sembrano prive di effettività,
le ricordate norme costituzionali hanno un valore sostanzialmente
programmatico, e quindi non produttivo di cogenza giuridica
verso lo Stato; né tantomeno possono averla verso
i cittadini: del resto, il singolo è anche libero
di non lavorare, e tale sua scelta, per quanto antisociale,
è scevra da sanzioni giuridiche[xiv]; allo stesso
modo, non pare possa ritenersi sussistente un obbligo
costituzionale al risparmio: l’uso del verbo “incoraggia”
rinvia alla libera scelta di chi ha a disposizione delle
sostanze patrimoniali, mentre l’altro verbo “tutela”
si riferisce a chi, in virtù di una libera scelta,
ha deciso di risparmiare i propri averi, onde già
alla luce dell’interpretazione letterale, non
ci pare che possa giustificarsi l’imposizione
di non impiegare i propri averi; diversamente argomentando,
si finirebbe con il legittimare un’inaccettabile
lesione della libertà d’iniziativa economica
privata. Vero è che la giurisprudenza costituzionale
ha escluso che la norma di cui all’art.41 Cost.
possa comprendere anche il gioco d’azzardo,
essendo quest’ultimo attività potenzialmente
lesiva della libertà e della dignità umana[xv],
ma anche questa soluzione non sembra immune da vizi
logici: non si vede, infatti, come un atto di libertà
(l’impiego di somme di danaro nel gioco
d'azzardo) possa costituire un fatto contro
la libertà dello stesso suo autore; il riferimento
alla dignità umana, poi, suona fuori luogo nell’attuale
contesto sociale, politico e culturale .Laddove poi
si ritenga che il motivo giustificante la repressione
penale dei giochi d’azzardo risieda nella tutela
delle famiglie, resta comunque da chiedersi se la tutela
della famiglia, sotto questo specifico punto di vista,
non sia realizzabile con strumenti extra-penali, (che
più innanzi si cercherà di individuare),
anche tenuto conto dei riflessi che il processo e la
condanna penale possono avere sul nucleo familiare.Sotto
quest’ultimo aspetto, invero, si potrebbe obiettare:
attesa l’entità delle pene previste per
il gioco d’azzardo e per i reati
con esso direttamente connessi, sarebbe possibile evitare
di scontare la pena attraverso gli istituti della sospensione
condizionale e dell’oblazione; agevole sarebbe,
tuttavia, replicare che il solo fatto di subire un processo
penale, specie se con esito di condanna, determina una
disistima sociale dell’individuo, quindi una umiliazione
non minore di quella eventualmente derivante dal gioco
d’azzardo .Inoltre, anche sotto il profilo
dell’antigiuridicità strettamente intesa,
la soluzione proposta dal diritto positivo appare censurabile.Com’è
noto, la categoria dell’antigiuridicità
è la risultante di un giudizio di raffronto tra
il fatto e l’intero ordinamento giuridico (non
solo quello penale, quindi); più esattamente,
essa rappresenta una soluzione che il legislatore dà
a dei conflitti tra contrastanti interessi sociali[xvi]
; ne deriva allora l’opportunità di esaminare
in che modo il legislatore abbia risolto il conflitto
tra il vittorioso ed il perdente al gioco d’azzardo.Sul
punto il codice civile è assai chiaro: non si
può agire in giudizio per ottenere il pagamento
di un debito di gioco, ma se esso è stato liberamente
pagato, non si può chiedere la restituzione,
salvi i casi lotterie autorizzate, di frode a danno
del perdente o di sua incapacità (artt.1933 e
1935 C.c.); a ciò deve aggiungersi anche l’esclusione
della repetitio indebiti prevista dall’art.2035
c.c. nelle ipotesi di prestazione contro il buon costume,
cioè, sostanzialmente, la stessa oggettività
giuridica di categoria che nel Codice Rocco, per espressa
indicazione, ricomprende tra i suoi fatti lesivi anche
il gioco d’azzardo e reati direttamente
connessi). Ed è opportuno sottolineare come l’art.1933
c.c. abbia una portata generale, applicabile quindi
anche ai giochi d'azzardo penalmente
perseguiti: infatti, a parte la considerazione che le
norme penali sui giochi d’azzardo sono strutturate
intorno a delle condizioni di punibilità estrinseche
ed indipendenti dalle caratteristiche del gioco
d'azzardo stesso (alea e fine lucrativo), ed
anche prescindendo dall’argomento a contrario
desumibile dallo stesso art.1933 c.c., da un confronto
con gli artt.86, 88, 110 T.u.l.p.s. e le norme civilistiche
è lecito desumere l’applicabilità
di queste ultime anche alle scommesse non autorizzate[xvii].Come
si può osservare, il diritto civile mostra di
tutelare essenzialmente la libertà e regolarità
dell’atto di disposizione patrimoniale nel gioco
d'azzardo, ragion per cui è da ritenersi
che essa costituisca l’oggetto di un vero e proprio
diritto soggettivo (infatti, gli artt.1933 e 1935 ne
ammettono l’azionabilità innanzi al giudice):
la logica conseguenza di tutto ciò è un
contrasto concettuale tra le norme penali configuranti
il gioco d’azzardo e la scriminante dell’esercizio
del diritto (intesa come soluzione regolativa di un
conflitto di interessi). La stessa irripetibilità
della prestazione implica la tutela giuridica dell’autonomia
individuale, qui intesa come volontario adempimento
al debito di gioco d'azzardo, e la
presenza di una vera e propria obbligazione naturale[xviii].
Occorre poi comprendere quali siano le motivazioni dell’individuo
al gioco d’azzardo; se si trascurano
le ipotesi tradizionali, possiamo affermare, grazie
ai dati dell’esperienza psicologica, che nei casi
più rilevanti (proprio quelli che parrebbero
giustificare l’intervento penale) il gioco
d’azzardo è la conseguenza di
situazioni patologiche e di disadattamento della personalità
(il che fa apparire più efficace una strategia
di sostegno e terapia, che non una metodica repressiva,
in virtù di quanto sopra detto difficilmente
comprensibile dall’individuo)[xix].Dunque, in
tali ipotesi, delle due l’una: o si ritiene il
giocatore d’azzardo un soggetto
non capace di autodeterminarsi, ed in tal caso egli
non è meritevole di pena (la quale, come dimostra
l’esperienza pratica, difficilmente lo aiuterà
a risolvere i suoi problemi socio-esistenziali, potendo
semmai più facilmente aggravarli) oppure lo si
ritiene soggetto cosciente e libero, ed in tal caso
gli si deve riconoscere la possibilità di impiego
del suo patrimonio in giochi d’azzardo,
in quanto egli accetta coscientemente il rischio della
dissoluzione dei suoi averi, le cui conseguenze imputet
sibi.3.Il discorso compiuto si è finora arrestato
alla sola pars destruens; ma evidenti ragioni di completezza
e serietà espositiva cui ogni riflessione di
politica criminale deve attenersi esigono anche la formulazione
di soluzioni alternative a quelle attualmente esistenti
nel diritto positivo in tema di giochi d’azzardo.Una
delle ragioni legittimanti l’intervento penale
è senza dubbio costituita dall’inefficacia,
ai fini della protezione dei beni giuridici, delle misure
aventi una minore afflittività: il che è
assolutamente rilevante ai fini della presente esposizione,
poiché, ad avviso di chi scrive, si può
fondatamente dubitare che la protezione di interessi
meritevoli di tutela intaccabili dal gioco d’azzardo
possa passare solo attraverso la sanzione penale.Si
è in precedenza avvertito che il gioco d’azzardo,
beninteso se esulante da certi parametri “bagatellari”
ormai assorbiti dalla società, può costituire
un serio attentato all’integrità del patrimonio
individuale e familiare; qui va però osservato
che la stessa regolamentazione del gioco d’azzardo
non incide sulla regolamentazione delle obbligazioni
che da esso scaturiscono: e questo è un dato
degno della massima valorizzazione, in quanto testimonia
che l’intervento autorizzatorio dello Stato implica
il riconoscimento della rilevanza sociale, e soprattutto,
della proficuità patrimoniale del fenomeno ludico;
inoltre, non è corretto esprimere un’opinione
globale su una data realtà sulla base di situazioni
eccezionali[xx].Del resto, il diritto civile sembra
offrire una soluzione adeguata (e, di principio, più
efficiente di quella penale) al problema, nella misura
in cui consente (art.417 c.c.) al coniuge, ai parenti
entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo
grado (quindi, un numero di soggetti anche esorbitante
rispetto all’ordinaria composizione di un nucleo
familiare), nonché al Pubblico Ministero, di
chiedere l’inabilitazione dell’individuo
che in ragione della propria prodigalità esponga
sé stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi
economici (art.415 c.c.).In tal modo, la presenza del
curatore assicurerà l’integrità
del patrimonio prima esposto a rischio, sottraendolo
alla libera disponibilità di chi, per non comprenderne
adeguatamente il valore, lo sperpera nel gioco
d'azzardo; e vale la pena di ricordare che
curatore dell’inabilitato potrebbe essere anche
il coniuge o alcuni prossimi congiunti, come disposto
dall’art.424 c.c.; inoltre, anche se la connotazione
della curatela è di carattere esclusivamente
patrimoniale (curator bonis datur), non è affatto
da escludersi che tale misura possa avere una portata
anche responsabilizzante nei confronti dell’inabilitato,
specie se associata, ove ve ne siano i presupposti,
ad interventi di sostegno e riadattamento della personalità
di tale soggetto. Certo, può frequentemente accadere
che un individuo riesca a sottrarre somme ad un inesperto
giocatore, o addirittura ad un incapace, barando o comunque
avvalendosi di altri espedienti: ma una adeguata protezione
contro fatti del genere sarebbe assicurata già
dagli artt.640 e 643 c.p.Infine, anche a non voler accogliere
tutte argomentazioni sopra esposte, occorre constatare
che l’eliminazione delle norme incriminanti i
giochi d’azzardo non sembra destinata
a creare vuoti di tutela, potendosi sempre convertire
tali fattispecie in illeciti amministrativi, così
da ridurre il carico di lavoro degli organi giudiziari
penali, e contribuendo altresì a quella certezza
e rapidità d’inflizione della pena costituente
fattore primario di efficienza del sistema penale; di
ciò peraltro, sembra essere consapevole anche
il legislatore, il quale ha, con l’art.1 lett.
b) della l.20.12.1993, n.561 depenalizzato il reato
di esercizio abusivo di lotterie, tombole, pesche e
banchi di beneficenza, così creando le premesse
per una ridotta applicazione dell’art.718 c.p.[xxi];
analoga scelta è stata effettuata con il D.lgs.
13.7.1994 n.480, in relazione all’art.86 T.u.l.p.s..
Dunque sembrano essere maturi i tempi, se non per la
semplice eliminazione, quantomeno per la depenalizzazione
dei fatti inerenti ai giochi d’azzardo;
del resto, tale strategia appare essere molto più
proficua per lo Stato, il quale, uscendo finalmente
allo scoperto e rinunciando a mascherare la sua motivazione
“finanziaria” alla punizione di tali reati,
potrebbe affidarsi ad una metodica d’intervento
sicuramente meno dispendiosa e più rapida rispetto
al costoso intervento giudiziario.Gianfranco Notaro
- gfnotaro@libero.it - ottobre 2000 -(riproduzione riservata)
--------------------------------------------------------------------------------[i]
BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nss.Dig.It.,
XIX, Torino 1974, p.7 ss.
[ii] v. ad es. STELLA, La teoria del bene giuridico
e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1973, 3[iii] ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale. Parte speciale, Milano 1996, 499[iv]
ANTOLISEI, op. cit., p. 546; MANZINI, Trattato di diritto
penale italiano, X, Torino 1981, 959[v] PIOLETTI, Giuochi
vietati, in Enc. dir., XIX, Milano 1970, 68[vi] Relazione
ministeriale sul progetto di codice penale del 1887,
n.CXCVI[vii] In proposito, si ricordi che la Corte Costituzionale
ha ripetutamente respinto respinto le eccezioni di incostituzionalità,
sollevate anche in riferimento all’art. 3 Cost.,
con riguardo al rapporto tra gli artt.718-722 C.p. e
le norme anteriori al Codice penale che autorizzarono,
per fini turistici, le case da gioco di Venezia, Sanremo
e Campione d’Italia; v., da ultima, C.Cost. 13-5-1995,
n.236, in Cass.Pen. 1995, 3217, con nota di ARIOLLI.[viii]
MAZZA, Giochi d’azzardo e proibiti nel diritto
penale, in Dig.Disc.Pen., 414; per l’immoralità
del gioco d’azzardo, in giurisprudenza:
Pret. Terracina 23.7.1986, in Giur. merito 1987, 956[ix]
PIOLETTI, op. cit., 70[x] in senso sostanzialmente adesivo,
MANZINI, op. cit., 961[xi] PIOLETTI, op. cit.,71; analogamente,
per le ipotesi di cui all’art.110 t.u.p.s., Cass.
23.12.94, in Cass. Pen. 1996, 1908[xii] MOCCIA, Il diritto
penale tra essere e valore, Napoli 1992, 185[xiii] PUBUSA,
Gioco d’azzardo (dir. pubbl.),
in Enc.Giur.[xiv] MAZZIOTTI, Diritto del lavoro, Napoli
1995, 18; l’Autore, peraltro, giustamente esclude
che tale scelta possa essere penalmente sanzionata[xv]
C.Cost. 30.10.1975, n.237, in Foro It. 1976, I, 14[xvi]
MOCCIA, op. cit.,191 ss.[xvii] BUTTARO, Gioco
d'Azzardo e scommessa - dir. civ., in Enc.Giur.,[xviii]
BUTTARO, op. loc. cit.; in giurisprudenza, cfr. Cass.
21.4.1949 n.964[xix] per una sommaria esposizione dei
profili psicopatologici del gioco d’azzardo,
v. GIBERTI-ROSSI, Manuale di Psichiatria, Bologna 1993,
316[xx] BUTTARO, op. loc. cit. [xxi] infatti: Cass.
S.U. 12.5.1995, n.16, in Giur. it. 1996, II, 414http://www.penale.it
Gianfranco Notaro
index
Articoli Casino, Casino virtuali, Gioco d'azzardo
Articoli sui Casino Tradizionali, Casino Virtuali e
il Gioco d'azzardo tratti dal Web, Giornali, riviste,
TV.
|
|
|
|
 |
|
| |
I Jackpot del estate al Titan Poker |
|
|
| |
| |
Titan Poker |
|
| € 250.000,00 garantiti da Titan Poker online ogni domenica! |
Bonus: 100% fino a 500$,
+Bonus Bad Beat sulle scommesse perdenti!
Eventi: WSOP, Freeroll Calcio Sud Africa
Speciale: Club Titan
Promo: Million & Football: Calcio da €1.000.000,00
Giochi: Texas Holdem, Omaha, Omaha Hi, 5 Card Stud, 7 Card Stud |
| |
Web: http://www.titanpoker.com
Gestore: Europartners, Console: Playtech
Valute: €uro, US $, £, CAD, ZAR |
| |
|
|