Approvazione del regolamento di gioco
IL DIRETTORE GENERALE
DELL' AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29 che istituisce il gioco del Bingo;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del predetto
decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che rinvia
ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione
della disciplina relativa alle modalita' e agli elementi
del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita
e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione
delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline,
al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro
corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite,
ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite
di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon
andamento del Bingo;
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione
della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre
2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato
del gioco del Bingo e' affidato all'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato;
Considerato che, in attuazione delle predetta direttiva
e delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma
3, del menzionato decreto ministeriale n. 29 del 2000,
occorre provvedere alla emanazione delle regole tecniche
del gioco Bingo;
Decreta:
Art. 1 sale Bingo
Ambito e finalita'
Il presente decreto disciplina le modalitr di esecuzione
del gioco del Bingo istituito con decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 al fine di assicurarne
la corretta gestione.
Art. 2 sale Bingo
Elementi del gioco
1. Gli elementi del Bingo sono:
a) le cartelle;
b) le apparecchiature per l'estrazione delle palline;
c) le palline.
Art. 3 sale Bingo
Cartelle
1. Le cartelle sono realizzate in un materiale cartaceo
che consenta ai giocatori di segnare i numeri riportati.
2. Ogni cartella e' valida per una sola partita e reca
ben visibili la serie, il numero di identificazione, il
numero di cartelle che compongono ciascuna serie ed il
prezzo di vendita.
3. Le cartelle sono stampate a cura dell'affidatario del
controllo centralizzato del gioco e sono rese disponibili
attraverso le proprie strutture periferiche.
Art. 4 sale Bingo
Prezzo di vendita delle cartelle e penalita'
1. Il prezzo di vendita di ciascuna cartella e' fissato
a lire 3.000 (pari a Euro 1,55).
2. Il concessionario, per ciascuna giornata, ha facolta'
di effettuare, previo annuncio, fino ad un massimo di
12 partite speciali in cui sono vendute cartelle, di colore
diverso da quelle ordinarie, al prezzo facciale di lire
6.000 (pari a Euro 3,10).
3. Il prelievo erariale e il compenso di cui all'art.
7 del decreto 31 gennaio 2000, n. 29, sono versati, al
momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.
ART. 5 sale Bingo
Modalitr di vendita delle cartelle
1. La vendita delle cartelle pun essere effettuata solo
all'interno della sala di gioco.
2. Le cartelle, distintamente per tipologia di partita,
sono vendute in rigorosa rispettiva sequenza, secondo
la serie ed il numero di identificazione in esse riportati.
La loro vendita, in ogni partita, inizia dal numero uno
di ogni serie o dal numero seguente a quello venduto per
ultimo nella partita precedente, anche se in giorno diverso.
3. Se il numero di cartelle della serie messa in vendita
c insufficiente a soddisfare la domanda dei giocatori,
sono vendute le cartelle di una nuova serie purchc:
a) la vendita della seconda serie inizi dal numero uno
della stessa;
b) il valore facciale della nuova serie sia identico a
quello della serie precedente;
c) le cartelle della nuova serie siano vendute fino ad
un numero complessivo pari a quello delle cartelle della
prima serie gir vendute, in modo che, in nessun caso,
siano vendute nella stessa partita due cartelle riportanti
gli stessi numeri di identificazione.
4. Le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti
al momento della loro consegna. E' vietata qualsiasi forma
di credito ai giocatori.
5. Con la consegna delle cartelle i giocatori acquisiscono
il diritto di giocare la relativa partita e, se vincitori,
di ricevere il pagamento dei premi. La cartella costituisce
l'unico titolo valido per reclamare il premio.
6. La pubblicitr delle cartelle vincenti viene effettuata
attraverso un sistema di schemi o pannelli elettronici,
contemporaneamente alla lettura della cartella originale
da parte del concessionario e all'evidenziazione dei numeri
sugli schermi.
7. Le cartelle vendute sono valide solo per la partita
cui si riferiscono. Le cartelle oggetto di contestazione
ed allegate al verbale della partita con le relative annotazioni.
Art. 6 sale Bingo
Apparecchiature per l'estrazione delle palline
1. Le apparecchiature da utilizzare per l'estrazione devono
essere dotate di adeguate tecnologie atte a garantire
l'assoluta casualitr e la trasparenza delle operazioni
di estrazione.
2. Le apparecchiature, che devono essere corrispondenti
alle specifiche tecniche indicate nell'apposito decreto
direttoriale, devono essere preventivamente autorizzate
dall'Amministrazione che, provvede, altrese, con verifiche
e controlli anche a campione e in un qualsiasi momento,
ad accertare il mantenimento dei requisiti.
3. L'estrazione di ogni pallina c riprodotta, a mezzo
di idoneo impianto televisivo a circuito chiuso, sui vari
monitor distribuiti nella sala in quantita' sufficiente
ad assicurare la perfetta visibilitr a tutti i giocatori
presenti.
4. Nella sala sono installati in posizione ben visibile
schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire
ai giocatori una chiara visione dello svolgimento del
gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le sottoindicate
informazioni:
? premio della cinquina (espresso in lire ed euro);
? premio del Bingo (espresso in lire ed in euro);
? il numero delle cartelle vendute;
? il prezzo della cartella (espresso in lire ed in euro);
? il numero di serie delle cartelle in gioco ed il primo
e l'ultimo numero di sequenza delle stesse nell'ambito
della serie (si devono prevedere queste informazioni almeno
per due serie);
? i tre ultimi numeri estratti;
? il numero sequenziale di pallina estratta.
5. La sala Bingo e' dotata di un sistema
di amplificazione che garantisce l'ascolto dello svolgimento
della partita da parte dei giocatori.
Art. 7 sale Bingo
Palline
1. Le palline di ciascuna serie, numerate da uno a novanta,
da utilizzare nelle estrazioni, devono essere uguali nelle
dimensioni e nel peso e recare in maniera ben visibile
ed univocamente leggibile l'indicazione del numero riportato.
Ciascuna serie di palline deve di conseguenza essere idoneamente
certificata dal produttore come rispondente alle specifiche
tecniche richieste. Ogni confezione contenente la serie
completa delle palline deve essere chiusa con apposito
sigillo dell'Amministrazione.
2. All'inizio e alla fine di ogni giornata, le palline
sono contate dal concessionario, in presenza del pubblico,
per verificarne la numerazione da uno a novanta e il loro
perfetto stato. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato pun presenziare a tali operazioni e in qualsiasi
momento effettuare tutte le verifiche ritenute opportune.
3. Ogni irregolaritr relativa alle palline o alle apparecchiature
destinate all'estrazione, dr luogo alla sospensione della
partita.
4. Verificata la natura delle irregolarita' il concessionario
provvede ad annunciare la continuazione o la fine della
partita sospesa. In quest'ultimo caso il concessionario
provvede a rimborsare immediatamente ai giocatori le cartelle.
Della sospensione e del rimborso viene dato atto nel verbale
della partita. Restano in ogni caso impregiudicate le
eventuali cinquine gir dichiarate prima della sospensione.
5. La serie completa di palline deve essere sostituita
dal concessionario ogni 1000 partite o, prima di tale
limite, nel caso in cui una o piu palline non siano in
perfette condizioni, o nel caso di anomalie durante il
gioco. La sostituzione della serie di palline, previa
pubblica verifica della integrita' dei sigilli della nuova
serie, e' annotata a verbale.
6. Ogni serie di palline sostituita c conservata con cura
dal concessionario in apposito involucro sigillato e firmato
e rimane a disposizione per eventuali controlli per un
periodo non inferiore a due anni dal momento in cui sono
state sostituite, tranne quelle da conservare, a seguito
di reclami da parte dei giocatori, fino alla loro definizione.
Art. 8 sale Bingo
Norme generali sullo svolgimento del gioco
1. Il concessionario deve assicurare la continuitr del
servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei
giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, e per
almeno otto ore al giorno.
2. All'inizio di ogni giornata il concessionario, dopo
aver verificato il corretto funzionamento di tutte le
apparecchiature, procede all'introduzione delle palline
e alla loro completa estrazione di prova.
3. Le operazioni di cui al comma 2 avvengono in pubblico.
4. Il concessionario stabilisce l'ora esatta in cui inizia
a termina la sessione giornaliera di gioco. L'ultima partita
viene espressamente annunciata ai giocatori. L'intervallo
tra il termine di una partita e l'inizio della successiva
e' di almeno 3 minuti.
5. Prima di dare inizio alla vendita delle cartelle, sono
annunciati la serie o le serie messe in vendita, il numero
delle cartelle e il valore facciale delle stesse.
6. Ultimata la vendita delle cartelle il concessionario,
per consentire ai giocatori di verificare che le cartelle
acquistate appartengano ai numeri della o delle serie
annunciate e valide per quella partita, rende noto:
a. il totale delle cartelle vendute della serie o delle
serie, utilizzando la seguente formula: "Cartelle
vendute numero ??????, della serie???????? dal numero??????
al numero????..";
b. l'ammontare distinto dei premi.
7. Tali informazioni sono contestualmente evidenziate
sugli schermi e sui pannelli luminosi presenti nella sala.
8. Effettuate tali operazioni, deve essere annunciato
l'inizio della partita e immediatamente dopo si dr avvio
all'estrazione delle palline.
9. Durante l'estrazione non e' permessa l'entrata di nuovi
giocatori o visitatori nella sala da gioco, né la vendita
di ulteriori cartelle.
10. Ciascun numero estratto viene annunciato per mezzo
degli altoparlanti e mostrato sui monitor, sugli schermi
e pannelli della sala.
11. Il gioco e' interrotto appena uno o piu giocatori
presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione
della cinquina o del "bingo".
12. Colui che reclama la vincita comunica al concessionario,
che procede alla verifica, il numero della cartella vincente.
Tale operazione c ripetuta per tutte le cartelle che si
assumono vincenti.
13. Se dalla verifica effettuata non risulta confermata
la vincita a seguito di inesattezze dei numeri segnati
rispetto a quelli estratti o per altri motivi, il gioco
viene ripreso fino all'individuazione del vincitore o
dei vincitori della cinquina o del "bingo".
14. Una volta verificata, con esito positivo, la sussistenza
della vincita, il concessionario c tenuto a chiedere se
ci sono altre cartelle vincenti,prima di dare l'annuncio
ufficiale delle vincite e l'ordine di riprendere la partita
(cinquina) o di dichiararla ultimata (bingo)
mediante l'annuncio: "La partita e' finita".
Quando l concessionario ha dato l'ordine di riprendere
la partita non e' piu' possibile reclamare la cinquina;
quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non
e' piu' possibile reclamare il bingo.
15. Il concessionario non pun rendere nota l'esistenza
di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato
la vincita.
Art. 9 sale Bingo
Premi
1. Il concessionario provvede a effettuare il pagamento
immediato dei premi all'interno della sala.
2. La somma da distribuire in premi in ogni partita c
costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla
relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione dell'8
per cento al premio della cinquina e del 50 per cento
al premio del "bingo".
3. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente
natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito
con pagamento in assegno solo a richiesta del giocatore
vincente e nel caso di vincita superiore a lire 1.000.000
(pari a Euro 516,45).
4. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa
opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle
che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta.
Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
5. Qualora si verifichino nella stessa partita piu' vincite
della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti
uguali.
6. Le cartelle vincenti sono conservate insieme al verbale per
un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta
trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare, a seguito
di reclami da parte dei giocatori, fino alla definizione degli
stessi. Art. 10 sale Bingo
Rimborsi
1. Se prima o durante una partita si riscontrano
guasti o avarie nelle apparecchiature la partita e'
immediatamente sospesa. Se i guasti non possono essere
risolti in un breve periodo di tempo il concessionario
provvede a rimborsare ai giocatori l'intero importo
delle cartelle.
2. Il ritiro del giocatore durante la partita non dr luogo
a rimborso dell'importo delle cartelle acquistate.
Art. 11 sale Bingo
Strumenti informatici
1. Il concessionario utilizza strumenti informatici
in grado di garantire sia il collegamento, via rete
trasmissione dati, con il sistema di controllo centralizzato,
sia la trasmissione dei dati relativi alle attivita'
di gioco secondo le modalita' ed i tracciati record
conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito
decreto.
2. Il concessionario, previa autorizzati dall'affidatario
del controllo centralizzato del gioco, puo' mettere a disposizione
dei giocatori sistemi informaticiper raccogliere nella sala
idati relativi alla partita.
Art. 12 sale Bingo
Sala da gioco
1. La sala da gioco deve assicurare almeno
300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata
moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle
postazioni di gioco. La sala dovrr inoltre essere dotata
di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie
di almeno 150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche
di sicurezza, agibilitr ed accesso, anche per soggetti
portatori di handicap , previste dalle norme vigenti.
Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati.
La sala potrr essere integrata con altre sale attigue
che assicurino ciascuna le condizioni minime predette,
alle quali si dovrr accedere solo dalla sala principale
e dopo l'esaurimento dei posti di quest'ultima. Tutti
percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali da
garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore
circolazione del personale. Nelle sale attigue dovrr
essere sempre assicurata la massima visibilitr delle
fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali
collegati, in unico circuito, a quelli della sala dove
avviene l'estrazione.
2. Il concessionario deve essere in possesso dell'autorizzazione
di cui all'Art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno
1931, n. 773.
3. C consentito nell'ambiente dedicato al gioco l'esercizio
dell'attivitr di piccola ristorazione e di somministrazione
di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa
licenza comunale. Non sono consentite nella sala attivitr
promozionali del gioco stesso.
Art. 13 sale Bingo
Personale di sala
1. Tutto il personale che presta servizio nella
sala bingo per lo svolgimento del gioco
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere maggiorenne;
b. non aver subito alcuna condanna con sentenza passata
in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di
rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. Il concessionario ed il personale addetto alla sala del
"bingo" non pun in nessun caso partecipare al gioco
né concedere prestiti ai giocatori.
Art. 14 sale Bingo
Ammissione dei giocatori
1. L'ingresso e la permanenza nella sala "bingo"
sono vietati:
a. ai minori non accompagnati;
b. alle persone in evidente stato d'ebbrezza o d'intossicazione
da droghe o farmaci, o in uno stato che ragionevolmente
faccia pensare che possano essere causa di disturbo
dell'ordine, della tranquillitr o del normale svolgimento
del gioco. Allo stesso modo possono essere invitate
ad abbandonare la sala le persone che procurino turbativa
o commettano irregolaritr durante il normale svolgimento
delle partite. Tali allontanamenti vengono riportati
nei verbali della partita;
c. le persone in possesso di armi od altri oggetti ritenuti
comunque pericolosi.
2. Il concessionario c tenuto ad assicurare il rispetto del
divieto di cui al comma 1 anche mediante richiesta di esibizione
di un documento di riconoscimento valido.
Art. 15 sale Bingo
Verbali delle partite di gioco
1. Prima dell'inizio di ciascuna estrazione
devono essere riportati nel relativo verbale, anche
con l'ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati:
la data e l'ora esatta di inizio della partita, il numero
di ordine della partita, il prezzo di vendita delle
cartelle, la quantitr di cartelle vendute, la serie
e il numero della prima e dell'ultima delle cartelle
vendute, l'importo ricavato dalla vendita e l'ammontare
dei premi per la cinquina e per il "Bingo".
2. Al termine di ogni partita vengono, altresi', riportati
sui verbali il numero delle palline estratte, la sequenza
dei numeri estratti e i dati identificativi delle cartelle
vincenti.
3. Nel verbale si devono evidenziare, con annotazioni
a parte, eventuali contestazioni sorte durante lo svolgimento
del gioco e formulate per iscritto dai giocatori, per
le quali dovrr essere conservata tuta la documentazione
necessaria.
4. Alla fine della giornata nell'ultimo verbale viene
riportata l'ora di chiusura del gioco.
5. Al termine di ogni giornata, i concessionari trasmettono
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mediante
l'utilizzo di strumenti informatici, i dati relativi e completi
di tutte le partite giocate.
Art. 16 sale Bingo
Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
1. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato esercita la vigilanza sui concessionari anche
attraverso verifiche ed ispezioni nelle sale
bingo.
2. I concessionari sono tenuti a fornire all'Amministrazione
le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire
ai funzionari incaricati l'accesso alla sala, agli uffici
e alle apparecchiature anche al di fuori dell'orario di funzionamento
della stessa.
Art. 17 sale Bingo
Soluzione delle controversie
1. Le contestazioni insorte in relazione a
reclami presentati dal giocatore possono essere sottoposte,
per la loro soluzione, a giudizio di apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
La contestazione viene annotata il giorno stesso nel
verbale di partita, ed il giocatore pun inoltrare all'Ispettorato
Compartimentale competente per territorio reclamo scritto
entro il decimo giorno successivo.
2. La commissione decide entro sessanta giorni dalla
ricezione del reclamo istruito dal competente Ispettore
Compartimentale. La decisione c vincolante ed immediatamente
esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata
dinanzi all'autoritr giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo
con qualifica non inferiore a quella di consigliere o da un
avvocato dello Stato con qualifica equivalente, che la presiede,
e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente e
da un segretario. Per ogni membro e per il segretario c altrese
nominato un supplente . Alle commissioni c dovuto un gettone
di presenza a carico del controllore centralizzato del gioco.
Art. 18 sale Bingo
Pubblicita'
E' fatto obbligo al concessionario di affiggere
in sala, in modo visibile al pubblico, copia del presente
decreto.
Roma, 16 novembre 2000
IL DIRETTORE GENERALE CUTRUPI
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