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Leggi e Regolamento Bingo Italia

Decreto Direttoriale 21 novembre 2000, Leggi, regolamenti, Bingo Italia
 

Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo

Il Ministro delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che siano approvate con apposito decreto le convenzioni tipo che accedono alle concessioni per la gestione del gioco stesso;

VISTA la propria direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

VISTA la convenzione tipo allegata al presente decreto;

RITENUTA l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel decreto e nella direttiva predetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione terza nell'adunanza del 7 novembre 2000;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessione per la gestione del gioco del Bingo.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO

tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata da__________
(di seguito denominata "Amministrazione"), da una parte,
e dall'altra il Signor ___________ in nome proprio
ovvero quale rappresentante legale della societr ____________(di seguito denominato/a
"Concessionario") risultata aggiudicatario/a, a seguito di gara espletata ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, del locale sito in __________________ (di seguito denominata "sala").

PREMESSO

Che il gioco e la procedura di gara sono regolati dai seguenti provvedimenti e atti amministrativi:
1. decreto 31 gennaio 2000 n. 29, (d'ora in avanti denominato Regolamento);
2. direttiva 12 settembre 2000 del Ministero delle Finanze;
3. articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito in legge 23 novembre 2000, n. ....;
4. decreto 21 novembre 2000 di approvazione della convenzione tipo tra Amministrazione e concessionari di sala Bingo;
5. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco, stampa cartelle prezzo di vendita, ecc. (d'ora in avanti denominato decreto);
6. decreto 16 novembre 2000 di approvazione delle specifiche tecniche delle apparecchiature di gioco e degli strumenti informatici da adottarsi da parte dei concessionari di sala;
7. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del piano di dislocazione territoriale delle sale Bingo;
8. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del modello di dichiarazione di inizio attivita',

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1  gioco del Bingo
Premesse

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2  gioco del Bingo
Oggetto della concessione

1. Le attivitr oggetto della concessione sono tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco del bingo nella sala sita in ________________, secondo le modalitr descritte nel decreto direttoriale 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco.

Art. 3  gioco del Bingo
Obblighi e divieti per il concessionario

1. La gestione del gioco oggetto della concessione deve essere effettuata con la massima diligenza all'interno della sala assicurando una idonea presenza di personale assunto, correlato all'ampiezza della sede e al numero dei posti di gioco.
2. Entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui c destinata la sala, pena la revoca della concessione.
3. La sala deve presentare le caratteristiche di luminosita', aerazione, condizioni igieniche e di decoro adeguate all'esercizio dell'attivita' oggetto della concessione nonché conformi alle indicazioni riguardo fornite di volta in volta dall'Amministrazione. Essa non pun essere dedicata all'esercizio di altri giochi e, comunque, non puo' essere collegata con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e di intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.
4. Il concessionario e' tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformita', di identita' di marchio e di logo, anche in materia di modulistica, cosi' come stabilito dall'Amministrazione.
5. Il concessionario si obbliga altresi':
a) all'approntamento per il collaudo dei locali destinati all'esercizio per gioco del Bingo, entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;
b) al conseguente avvio dell'attivita' entro 15 giorni dall'esito del collaudo, ferma restando la possibilita' per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi;
c) all'integrale rispetto delle disposizione del Regolamento, del Decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti e future;
d) a presentare prima dell'inizio delle attivita' la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento;
e) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'istallazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dall'Amministrazione, nonché ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale;
f) a procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e al loro adeguamento, ogni qualvolta si renderr necessario secondo quanto disposto dall'Amministrazione;
g) a garantire l'espletamento del gioco in conformita' alle disposizione contenute nel Decreto e nel Regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione;
h) a garantire la continuitr del servizio per almeno 11 mesi l'anno, per almeno sei giorni la settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi e per almeno otto ore al giorno;
i) a tenere esposti nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibili il Regolamento, il Decreto, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza;
j) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza nelle sale di sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente alle operazioni di estrazione delle palline;
k) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli stipendi, i salari e le indennita' accessorie previste dai contratti collettivi di lavoro, a corrispondere l'indennita' di licenziamento ad adempiere alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro;
l) a consentire l'accesso alla sala e alla relativa documentazione amministrativa al personale dell'Amministrazione per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.
6. Al concessionario e' fatto divieto di:
a) svolgere o far svolgere nella sala altri giochi e collegarla con locali nei quali sono installati apparecchi da divertimento e/o intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari;
b) esercitare la gestione del gioco del Bingo in locali diversi dall'unica sede autorizzata della Sala;
c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso dell'Amministrazione

Art. 4  gioco del Bingo
Compenso del concessionario

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, per l'esercizio delle attivitr relative alla gestione del gioco del Bingo c riconosciuto al concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, e i premi corrisposti.
2. Il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, sono versati al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5  gioco del Bingo
Spese ed oneri di gestione

1. Tutte le spese inerenti o connesse all'attivitr oggetto della concessione, comprese quelle relative ai locali, nonché all'acquisizione, all'istallazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali e a quanto necessario per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento del gioco, sono ad esclusivo carico del concessionario.
2. Il concessionario assume, altrese, l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalla gestione del gioco e da ogni genere di contestazione ad esso relativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilitr per fatti imputabili al concessionario stesso.

Art. 6  gioco del Bingo
Cauzione

1. Il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita' dalla data di inizio dell'attivitr di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.


Art. 7  gioco del Bingo
Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione e' consentito, previo assenso dell'Amministrazione, a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.


Art. 8  gioco del Bingo
Trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali non puo' avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilitr della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili.
2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovrr essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.

Art. 9  gioco del Bingo
Regole della concorrenza

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il concessionario, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolaritr di un numero di concessioni superiori al dieci per cento nell'ambito nazionale e al cinquanta per cento nell'ambito regionale, l'Amministrazione procederr alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

Art. 10  gioco del Bingo
Responsabilitr per danni

1. Il concessionario, nel caso di violazione dei divieti posti a suo carico, c tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare che sarr ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione.

Art. 11  gioco del Bingo
Sospensione non autorizzata dell'attivitr

1. Salva l'applicabilitr di altre sanzioni previste dalla presente convenzione, dal Regolamento e dal Decreto, la sospensione non autorizzata della attivitr di svolgimento del gioco , a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporterr l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del versamento medio settimanale calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio del gioco , sui mesi di attivitr. Nel caso in cui detta sospensione perduri per piu'di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione a facoltr di revocare la concessione.

Art. 12  gioco del Bingo
Sospensione della concessione

1. Nei casi di particolare gravitr, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti e della tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, pun essere disposta la sospensione della concessione, con la conseguente chiusura della sala.
2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato dall'Amministrazione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilita' a carico dell'Amministrazione, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrr richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi.
3. La sospensione non potrr avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cesserr di diritto.

Art. 13  gioco del Bingo
Decadenza e revoca della concessione

1. L'Amministrazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;
b) quando non viene iniziata l'attivita' nel termine fissato;
c) in caso di interruzione dell'attivitr per cause non dipendenti da forza maggiore;
d) quando nello svolgimento delle attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento, del Decreto o della normativa tributaria;
e) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della societr aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
f) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso dell'Amministrazione.
2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero essere emanate nuove disposizioni in materia di gioco del Bingo o variazioni nella misura del compenso da corrispondersi ai concessionari, le norme e il compenso contemplati nella presente convenzione si intenderanno modificati in conformitr, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di tre mesi, da notificare all'Amministrazione, pun recedere dalla convenzione.
3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.

Art. 14  gioco del Bingo
Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 15  gioco del Bingo
Durata

1. La presente convenzione avrr durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco e pun essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata..
2. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sarr per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Art. 16  gioco del Bingo
Oneri fiscali

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonché gli oneri di registrazione della presente convenzione.

Art. 17  gioco del Bingo
Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie tra Amministrazione ed il concessionario, inerenti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione c la sede dell'arbitrato, il quale nominerr anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facolta' della parte nei cui confronti c rivolto l'invito di declinare la competenza arbitrale.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrr sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterr il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine pun essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.
3. La controversia insorta non c causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 18  gioco del Bingo
Comunicazioni e rinvii

1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni dell'Amministrazione sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.


Roma,
Per l'Amministrazione Il Concessionario

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano le seguenti clausole: articoli 3; 5, comma 2; 8; 10; 11; 12; 16; 17.

Per L'Amministrazione
Il Concessionario

 
 
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