Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo
Il Ministro delle Finanze
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco
del Bingo e in particolare l'art. 2, comma
2, il quale prevede che siano approvate con apposito
decreto le convenzioni tipo che accedono alle concessioni
per la gestione del gioco stesso;
VISTA la propria direttiva 12 settembre 2000 con la quale
l'incarico di controllore centralizzato del gioco
del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato;
VISTA la convenzione tipo allegata al presente
decreto;
RITENUTA l'idoneita' della convenzione anzidetta
in relazione ai principi fissati nel decreto e nella
direttiva predetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione terza nell'adunanza del 7 novembre 2000;
DECRETA
Art. 1
1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente
decreto, che accede alle concessione per la gestione
del gioco del Bingo.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 21 novembre 2000
Il Ministro: DEL TURCO
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL
BINGO
tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato, rappresentata da__________
(di seguito denominata "Amministrazione"),
da una parte,
e dall'altra il Signor ___________ in nome proprio
ovvero quale rappresentante legale della societr ____________(di
seguito denominato/a
"Concessionario") risultata aggiudicatario/a,
a seguito di gara espletata ai sensi del Decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, del locale
sito in __________________ (di seguito denominata "sala").
PREMESSO
Che il gioco e la procedura di gara sono regolati dai
seguenti provvedimenti e atti amministrativi:
1. decreto 31 gennaio 2000 n. 29, (d'ora in avanti denominato
Regolamento);
2. direttiva 12 settembre 2000 del Ministero delle Finanze;
3. articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito in legge 23 novembre 2000, n. ....;
4. decreto 21 novembre 2000 di approvazione della convenzione
tipo tra Amministrazione e concessionari di sala
Bingo;
5. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento
di gioco, stampa cartelle prezzo di vendita, ecc. (d'ora
in avanti denominato decreto);
6. decreto 16 novembre 2000 di approvazione delle specifiche
tecniche delle apparecchiature di gioco e degli strumenti
informatici da adottarsi da parte dei concessionari
di sala;
7. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del piano
di dislocazione territoriale delle sale Bingo;
8. decreto 16 novembre 2000 di approvazione del modello di
dichiarazione di inizio attivita',
le parti, come sopra costituite, convengono
e stipulano quanto segue:
Art. 1 gioco del Bingo
Premesse
1. Le premesse del presente atto costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 gioco del Bingo
Oggetto della concessione
1. Le attivitr oggetto della concessione sono
tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco
del bingo nella sala sita in ________________, secondo
le modalitr descritte nel decreto direttoriale 16 novembre
2000 di approvazione del regolamento di gioco.
Art. 3 gioco del Bingo
Obblighi e divieti per il concessionario
1. La gestione del gioco oggetto della concessione
deve essere effettuata con la massima diligenza all'interno
della sala assicurando una idonea presenza di personale
assunto, correlato all'ampiezza della sede e al numero
dei posti di gioco.
2. Entro la data di inizio della gestione del gioco
e per tutta la durata della concessione, il concessionario
deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge
e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso
cui c destinata la sala, pena la revoca della concessione.
3. La sala deve presentare le caratteristiche di luminosita',
aerazione, condizioni igieniche e di decoro adeguate
all'esercizio dell'attivita' oggetto della concessione
nonché conformi alle indicazioni riguardo fornite di
volta in volta dall'Amministrazione. Essa non pun essere
dedicata all'esercizio di altri giochi e, comunque,
non puo' essere collegata con locali nei quali siano
installati apparecchi di divertimento e di intrattenimento,
nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.
4. Il concessionario e' tenuto ad adeguarsi agli eventuali
canoni di uniformita', di identita' di marchio e di
logo, anche in materia di modulistica, cosi' come stabilito
dall'Amministrazione.
5. Il concessionario si obbliga altresi':
a) all'approntamento per il collaudo dei locali destinati
all'esercizio per gioco del Bingo,
entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale
di aggiudicazione;
b) al conseguente avvio dell'attivita' entro 15 giorni
dall'esito del collaudo, ferma restando la possibilita'
per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe,
per giustificati e comprovati motivi;
c) all'integrale rispetto delle disposizione del Regolamento,
del Decreto, della presente convenzione, delle disposizioni
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni
altra autorita' vigenti in materia, presenti e future;
d) a presentare prima dell'inizio delle attivita' la
dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento;
e) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante
la puntuale realizzazione dei lavori e l'istallazione
degli strumenti informatici e multimediali conformi
alle specifiche tecniche definite dall'Amministrazione,
nonché ad ogni intervento per il miglioramento tecnico
e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse
erariale;
f) a procedere alla manutenzione del locale e delle
attrezzature e al loro adeguamento, ogni qualvolta si
renderr necessario secondo quanto disposto dall'Amministrazione;
g) a garantire l'espletamento del gioco in conformita'
alle disposizione contenute nel Decreto e nel Regolamento
ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione;
h) a garantire la continuitr del servizio per almeno
11 mesi l'anno, per almeno sei giorni la settimana,
compresi in ogni caso i giorni festivi e per almeno
otto ore al giorno;
i) a tenere esposti nei propri locali a disposizione
del pubblico e rendere ben visibili il Regolamento,
il Decreto, copia dell'atto di concessione, copia della
licenza di pubblica sicurezza;
j) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza
nelle sale di sistemi di ripresa televisiva, a circuito
chiuso, limitatamente alle operazioni di estrazione
delle palline;
k) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti
gli stipendi, i salari e le indennita' accessorie previste
dai contratti collettivi di lavoro, a corrispondere
l'indennita' di licenziamento ad adempiere alle prescrizioni
di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi
previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto
per i datori di lavoro;
l) a consentire l'accesso alla sala e alla relativa
documentazione amministrativa al personale dell'Amministrazione
per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche
al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.
6. Al concessionario e' fatto divieto di:
a) svolgere o far svolgere nella sala altri giochi e
collegarla con locali nei quali sono installati apparecchi
da divertimento e/o intrattenimento, nonché biliardi,
biliardini e apparecchi similari;
b) esercitare la gestione del gioco del Bingo
in locali diversi dall'unica sede autorizzata della
Sala;
c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo
assenso dell'Amministrazione
Art. 4 gioco del Bingo
Compenso del concessionario
1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, per
l'esercizio delle attivitr relative alla gestione del
gioco del Bingo c riconosciuto al concessionario un
compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo
erariale sulle cartelle, la quota spettante all'affidatario
del controllo centralizzato del gioco, ai sensi dell'art.
7 del Regolamento, e i premi corrisposti.
2. Il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario
del controllo centralizzato del gioco, sono versati al momento
del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.
Art. 5 gioco del Bingo
Spese ed oneri di gestione
1. Tutte le spese inerenti o connesse all'attivitr
oggetto della concessione, comprese quelle relative
ai locali, nonché all'acquisizione, all'istallazione
ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali
e a quanto necessario per assicurare il corretto ed
ordinato svolgimento del gioco, sono ad esclusivo carico
del concessionario.
2. Il concessionario assume, altrese, l'onere delle eventuali
perdite dipendenti dalla gestione del gioco e da ogni genere
di contestazione ad esso relativa, sollevando l'Amministrazione
da ogni responsabilitr per fatti imputabili al concessionario
stesso.
Art. 6 gioco del Bingo
Cauzione
1. Il concessionario e' tenuto a prestare,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, la cauzione
definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a "prima
richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo
(pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire
l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita'
dalla data di inizio dell'attivitr di gestione del gioco e
durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine,
di due anni.
Art. 7 gioco del Bingo
Trasferimento della concessione
1. Il trasferimento della concessione e' consentito,
previo assenso dell'Amministrazione, a soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.
Art. 8 gioco del Bingo
Trasferimento dei locali
1. Il trasferimento dei locali non puo' avvenire
nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo
che il concessionario abbia perduto la disponibilitr
della sede originaria della sala, per provvedimento
di espropriazione, per cause di forza maggiore, per
comprovata grave diseconomia della sala o per fatti
allo stesso non imputabili.
2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovrr
essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito
della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.
Art. 9 gioco del Bingo
Regole della concorrenza
1. Qualora nel corso dell'esecuzione della
presente convenzione, il concessionario, direttamente oppure
attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolaritr
di un numero di concessioni superiori al dieci per cento nell'ambito
nazionale e al cinquanta per cento nell'ambito regionale,
l'Amministrazione procederr alla revoca delle concessioni
eccedenti la percentuale massima consentita.
Art. 10 gioco del Bingo
Responsabilitr per danni
1. Il concessionario, nel caso di violazione
dei divieti posti a suo carico, c tenuto al risarcimento dei
danni eventualmente causati, per l'ammontare che sarr ritenuto
congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti
uffici dell'Amministrazione.
Art. 11 gioco del Bingo
Sospensione non autorizzata dell'attivitr
1. Salva l'applicabilitr di altre sanzioni
previste dalla presente convenzione, dal Regolamento e dal
Decreto, la sospensione non autorizzata della attivitr di
svolgimento del gioco , a qualsiasi titolo messa in atto dal
concessionario, comporterr l'applicazione di una penale, per
ogni giorno di sospensione, pari al doppio del versamento
medio settimanale calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero,
nella fase di avvio del gioco , sui mesi di attivitr. Nel
caso in cui detta sospensione perduri per piu'di trenta giorni,
anche non consecutivi, l'Amministrazione a facoltr di revocare
la concessione.
Art. 12 gioco del Bingo
Sospensione della concessione
1. Nei casi di particolare gravitr, ovvero
quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento
dei fatti e della tutela dei diritti e degli interessi
dell'Amministrazione, pun essere disposta la sospensione
della concessione, con la conseguente chiusura della
sala.
2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di
comunicazione al concessionario del provvedimento adottato
dall'Amministrazione. Salvo il caso di dolo o colpa
grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilita'
a carico dell'Amministrazione, né nei confronti del
concessionario, il quale nulla potrr richiedere a titolo
di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi
in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata,
né nei confronti dei terzi.
3. La sospensione non potrr avere durata superiore a mesi
tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione
definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza
o revoca della concessione, cesserr di diritto.
Art. 13 gioco del Bingo
Decadenza e revoca della concessione
1. L'Amministrazione, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la
revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente
previsti nella convenzione, anche:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione
della concessione di cui al bando di gara;
b) quando non viene iniziata l'attivita' nel termine
fissato;
c) in caso di interruzione dell'attivitr per cause non
dipendenti da forza maggiore;
d) quando nello svolgimento delle attivita' sono commesse
gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento,
del Decreto o della normativa tributaria;
e) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori
della societr aggiudicataria, sono adottate misure cautelari
o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi
di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per
ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire
meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
f) quando viene trasferita la gestione senza il previo
assenso dell'Amministrazione.
2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo
la data della presente convenzione, dovessero essere
emanate nuove disposizioni in materia di gioco del Bingo
o variazioni nella misura del compenso da corrispondersi
ai concessionari, le norme e il compenso contemplati
nella presente convenzione si intenderanno modificati
in conformitr, con decorrenza dall'entrata in vigore
dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore,
con preavviso di tre mesi, da notificare all'Amministrazione,
pun recedere dalla convenzione.
3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata
cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.
Art. 14 gioco del Bingo
Elezione di domicilio
1. Per ogni comunicazione e notificazione il
concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato
nell'atto di concessione.
Art. 15 gioco del Bingo
Durata
1. La presente convenzione avrr durata di sei
anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione
del gioco e pun essere rinnovata per una sola volta.
A tal fine il concessionario formula espressa richiesta
all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata
con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della
scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione
effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie
determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta.
In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta
s'intende accettata..
2. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto
della sottoscrizione, lo sarr per l'Amministrazione solo dopo
le approvazioni di legge.
Art. 16 gioco del Bingo
Oneri fiscali
1. Sono a carico del concessionario gli oneri
fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio
della concessione, nonché gli oneri di registrazione della
presente convenzione.
Art. 17 gioco del Bingo
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie tra Amministrazione
ed il concessionario, inerenti l'interpretazione e l'applicazione
della presente convenzione possono essere decise da
un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato
dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo,
con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di
comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo,
dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione
c la sede dell'arbitrato, il quale nominerr anche l'arbitro
della parte che non vi abbia provveduto nel termine
indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale.
Resta salva la facolta' della parte nei cui confronti
c rivolto l'invito di declinare la competenza arbitrale.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando
le norme del codice di procedura civile in materia di
arbitrato rituale. L'arbitrato avrr sede in Roma. Il
collegio arbitrale emetterr il proprio lodo entro centottanta
giorni dalla data di accettazione della nomina da parte
dell'ultimo arbitro. Il termine pun essere prorogato
una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo
non superiore ad ulteriori novanta giorni.
3. La controversia insorta non c causa che possa giustificare
il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione.
Art. 18 gioco del Bingo
Comunicazioni e rinvii
1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni
dell'Amministrazione sono valide anche se effettuate
per telegramma, fax o posta elettronica.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione
si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.
Roma,
Per l'Amministrazione Il Concessionario
Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del
codice civile, le parti specificamente approvano le seguenti
clausole: articoli 3; 5, comma 2; 8; 10; 11; 12; 16; 17.
Per L'Amministrazione
Il Concessionario |