Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco
"Bingo" ai sensi dell'articolo 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133.in vigore dal: 08.
03. 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco del Bingo, ed in particolare
l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici
per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura
e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento
di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi
di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni
altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione
di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle
competizioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate
erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato
bingo;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento
del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, cosi'
come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile
1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro
delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa
possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione
e di scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del
lotto in concessione;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133,
in base al quale il Ministro delle finanze e' autorizzato
ad affidare in concessione la gestione delle lotterie
e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi
sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del
sistema attivato per la gestione del lotto;
Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base
al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati
trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze
relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento
delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;
Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995
che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri
pubblici e' avvenuto totalmente e integralmente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del
19 gennaio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art.
1
Esercizio del gioco del Bingo
1. L'esercizio del gioco denominato Bingo
e' riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate
all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate
con locali nei quali siano installati apparecchi da
divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi, biliardini
e apparecchi similari, e' attribuita a concessionari,
con gare da espletare secondo la normativa comunitaria
e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato
del gioco del Bingo, dei relativi flussi
finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione,
nonche' la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non
richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di concessionario
del gioco del Bingo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
"Disciplina delle attivita' di gioco del
Bingo".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze
puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione
di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa,
relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti
cui e' affidata in concessione l'accettazione delle
scommesse a totalizzatare e a quota fissa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi,
strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio
della loro attivita'. Con riferimento a tali nuovescommesse
nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici
e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti
a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi
di gioco la corresponsione di aggi, diritti e proventi
dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare
agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per
le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte
dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi
pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale).
L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
( Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti
ministeriali debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio del Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto
1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure
per il personale del lotto), come modificato dall'art.
3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla
legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto):
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta
per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun
capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo
comma dell'art. 2, ad opera di una commissione composta
dall'intendente di finanza o da un suo delegato che
la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro
e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate
da un funzionario dell'amministrazione finanziaria designato
dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto
nel terzo comma dell'art. 3 puo' essere disposto che
le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le
ruote. In questo caso la commissione nominata presso
l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per
tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche'
i relativi criteri e modalita' possono essere
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, reca: "Regolamento di applicazione
ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19
aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio
1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica):
"Art. 11 (Disposizioni in materia di lotterie e
altri giuochi). - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato
ad
affidare in concessione la gestione delle lotterie e
di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi
sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione
del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti
per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione
mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita
al netto dell'aggio di propria spettanza, nonche' del
pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati
nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'art.
6 della legge 26 marzo 1990, n. 62. 3. All'art. 6, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito
il parere fino alle parole "dalla richiesta, sono
soppresse.
4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative
vincite sono aggiunte le seguenti: "e la promozione
e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione
".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 25 luglio
1995 (Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a.
per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato):
"Art. 2. - 1. All'art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole
"sono trasferiti , le parole: "totalmente
ed integralmente
.2. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio
1995, aggiungere dopo le parole "dal concessionario ,
le parole: ""che li esercita in piena autonomia
ed indipendenza ".
Art. 2 Bingo
Concessione per la gestione del gioco
1. Il Ministero delle finanze attribuisce,
nel numero di volta in volta stabilito su direttiva
del Ministro, in base al risultato delle gare espletate
secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del
controllo centralizzato del gioco, le concessioni per
la gestione del gioco del "Bingo"
in apposite sale a persone fisiche o societr con idonei
e comprovati requisiti anche in ordine alla soliditr
finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza
della gestione delle singole sale di effettuazione del
gioco;
b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio,
secondo parametri programmati e controllabili, della
rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;
c) garanzia della libertr di concorrenza e di mercato
mediante la previsione di parametri volti ad impedire
l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto
del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona
fisica o societr e del volume di gioco raccoglibile
da ciascun concessionario;
d) adozione da parte dei concessionari e da parte del
gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco,
di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche
stabilite con decreto del Ministero delle finanze al
fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema
informativo di controllo centralizzato;
e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono
rinnovabili per una sola volta.
2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate
le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.
3. Il trasferimento della concessione e' consentito
previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio
della stessa.
4. Se il concessionario e' costituito in forma di societa'
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono
essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo
o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per
semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano
al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con
il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute
e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. La societa'
per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza
delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza
dalla concessione.
Art. 3 Bingo
Decadenza e revoca delle concessioni
1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza
dalla concessione quando vengano meno i requisiti per
l'attribuzione della concessione di cui al presente
regolamento e al relativo bando di gara. La concessione
e' inoltre revocata:
a) in caso di interruzione dell'attivita' per cause
non dipendenti da forza maggiore;
b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse
violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
c) quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative
o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.
2. Il decreto di decadenza o di revoca e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato
un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere,
ne' direttamente ne' per interposta persona, ne' per
il tramite di societa', nei tre anni successivi alla
attribuzione di nuove concessioni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli
amministratori e ai soci che esercitano il controllo della
societa' gia' concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza del voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma
si computano anche i voti spettanti a societa' controllate,
a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano
i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate
le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza
notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
Art. 4 Bingo
Disciplina dell'esercizio del gioco 1.
Il Bingo consiste nella estrazione
di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i
giocatori come unita' di gioco una o piu' cartelle su
cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti
su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e
su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri
della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere
uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna
senza numero.
2. Le combinazioni vincenti sono:
a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita,
per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri
che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;
b) il bingo che si realizza quando,
durante una partita, per la prima volta, sono estratti
tutti e quindici i numeri di una cartella.
3. Con decreto del Ministero delle finanze e' approvata la
disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco,
alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle
cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline,
alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di
vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione,
alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla
tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni
altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
Art. 5 Bingo
Prelievo erariale
1. Il prelievo erariale e' fissato in misura
del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene
versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato
del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le
disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del
ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del
controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento
delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale
dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero
delle finanze.
Art. 6 Bingo
Montepremi
1. La somma da distribuire in premi, secondo
i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze
di cui all'articolo 4, comma 3, in ogni partita e' il 58 per
cento del prezzo di vendita della totalita' delle cartelle
vendute in ogni partita.
Art. 7 Bingo
Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco
1. Il compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, e'
stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1,
comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita
delle cartelle.
Art. 8 Bingo
Compenso al concessionario
1. Il compenso del concessionario e' pari alla
parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale
sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato
all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.
Art. 9 Bingo
Cauzioni e dichiarazione d'inizio attivitr
1. Il concessionario presta all'Amministrazione
finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria
a "prima richiesta" o polizza assicurativa
equivalente, di lire 1 miliardo (pari a ? 516.456,89)
per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento
dei propri obblighi.
2. Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui
all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo
dichiarazione d'inizio di attivita', redatta su stampato
conforme al modello approvato con apposito decreto del
Ministero delle finanze.
3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta
garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato
o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta
per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 88 del t.u.l.p.s, e' il seguente:
"Art. 88. - Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio
di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse,
nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili
gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione
necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le societa'
di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate,
hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie
corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori
e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di
allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto della
societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte
di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
stesse. I contravventori sono puniti con l'arresto da due
mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5000".
Art. 10 Bingo
Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto
concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato
del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste
le modalita' di esecuzione dei controlli, nonche' l'obbligo
per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei
controlli stessi.
Art. 11 Bingo
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e il decreto del
Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono
essere esposti presso ciascuna sala Bingo,
in modo da consentire al pubblico di prenderne visione. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2000
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 117 |