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MINISTERO DELLE FINANZE
Direttiva 12 settembre 2000
Controllo centralizzato del gioco del Bingo
Il ministro delle finanze
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
e successive modificazioni, concernente la disciplina
delle attivita' di gioco del Bingo,
ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione
e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi-pronostici;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento
del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, cosi'
come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990,
n. 85;
Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio
2000, n. 29, istitutivo del gioco del
"Bingo", che stabilisce che
la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari
individuati all'esito di apposite gare, da espletare
conformemente alla normativa comunitaria;
Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento
del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto
estraneo all'amministrazione;
Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima
disposizione quale regolamentazione di una facolta'
che non esclude di per se' l'ulteriore facolta', insita
nel potere e nelle prerogative istituzionali di una
pubblica amministrazione - e, quindi, non declinabile,
se non per contingente carenze organica e/o funzionale
della stessa amministrazione - di provvedere direttamente
con i propri mezzi;
Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali
e periferiche - quest'ultime capillarmente diffuse su
tutto il territorio dello Stato - e considerato altresi'
l'ampia e specifica competenza acquisita da detta Amministrazione
autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto
organizzativo ed operativo;
Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione
- dallo svolgimento diretto di ogni incombente che il
regolamento prevede in capo all'incaricato del controllo
centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini
di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali
per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in
termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio
da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato;
Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che
l'attivita' di controllo del gioco del Bingo
venga esercitata in via diretta dallo Stato;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
L'incarico di controllore centralizzato del
gioco del Bingo e' affidato all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato curera', con la massima sollecitudine, l'elaborazione
di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo
del gioco, nonche' la stesura della convenzione-tipo da stipularsi
con i gestori delle sale.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle
risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli
uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente
in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per
la gestione del gioco del Bingo.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi
su base territoriale del volume complessivo delle giocate
presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente
un ampliamento della rete di sale da gioco, potra', entro
due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta
altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria.
Art. 4
Il Dipartimento delle entrate assicurera' la
massima e fattiva collaborazione all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio
del gioco.
Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: Del Turco
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 90 |
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